Mi accorgo a volte d' essere presuntuoso, che tutti mi capiscano al volo.
Con sono fermo..volevo solo chiarire di avere letto la legge 39 n° del 03/02/89
che modifica la legge 21/03/1958 n° 253 e non le S,V.I.
Poi sono andato a rivederla e dice, al comma 3 art 5 che spetta la provvigione solo a chi è iscritto all' albo, ora l' albo non c'è più e c'è una REA apposita presso la CCIIAA
Avevo una certezza: " al mediatore spetta la provvigione alla stipula del preliminare"
Ho chiesto (domanda retorica) "Chi ha concluso il preliminare" ?
Risposta attesa :"a chi ha concluso il preliminare spetta la provvigione"
Poi sono andato a divagare su altri forum e ho trovato questa risposta
In sostanza, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso ogni volta che, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che le abilita ad agire per l’esecuzione specifica del negozio (l’acquirente obbliga il venditore a stipulare il contratto definitivo). Questo vale anche per il risarcimento del danno, qualora l’accordo non venga onorato.
In tema di mediazione immobiliare, quando le parti abbiano raggiunto un accordo di massima, riservandosi di stipulare successivamente un vero e proprio contratto preliminare, l’affare non è stato concluso e la provvigione non spetta. Non basta, quindi, l’esistenza di trattative giunte allo stadio avanzato ed occorre, invece, la stipula di un contratto preliminare.
Tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13067) stabilisce che l’accordo sia già perfetto se, nello svolgimento della propria attività negoziale, le parti abbiano già stabilito gli elementi essenziali per la conclusione dell’affare (indicazione del prezzo, della modalità di pagamento, della data di stipula del contratto definitivo e della consegna dell’immobile all’acquirente).
In pratica, quando il futuro acquirente accetta la proposta del venditore nella quale siano riportati prezzo dell’immobile, modalità di pagamento, data di stipula del contratto definitivo – rogito notarile – e data della consegna dell’immobile all’acquirente, il contratto può ritenersi perfezionato e il diritto alla relativa provvigione maturato.
La sentenza ha fatto vacillare la mia certezza,
Possiamo continuare la discussione
Possiamo anche andare in causa ed aspettare la sentenza finale, come in un giallo.