Ho preso a riferimento questa disposizione emanata nel 2020 :
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L’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “prima casa”, per evitare la decadenza dalle stesse.
In particolare, il decreto ha sospeso per tutto il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini per effettuare gli adempimenti necessari per il mantenimento del beneficio “prima casa” e per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questi termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tra i termini sospesi vi è anche quello di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile, da adibire ad abitazione principale, deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici prima casa .
Quindi , a maggior ragione...
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L’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “prima casa”, per evitare la decadenza dalle stesse.
In particolare, il decreto ha sospeso per tutto il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini per effettuare gli adempimenti necessari per il mantenimento del beneficio “prima casa” e per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questi termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tra i termini sospesi vi è anche quello di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile, da adibire ad abitazione principale, deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici prima casa .
Quindi , a maggior ragione...