Intanto auguri, Abakab. Concordo con quanto dici, ma da quando è stata pubblicizzata quella nota di febbraio, qui a Torino i notai che richiedono questa somma a garanzia sono decuplicati.
 
Intanto auguri, Abakab. Concordo con quanto dici, ma da quando è stata pubblicizzata quella nota di febbraio, qui a Torino i notai che richiedono questa somma a garanzia sono decuplicati.
Grazie per gli auguri SG.
Ben venga l'uniformità da parte dei Notai a tutela degli acquirenti, spesso ignari del rischio che corrono.
 
Una cosa che molti sanno e molti altri negano che esista, ma si sa, fin quando uno non ci sbatte il capo... :D e si confondono con il fatto che il registro sia una imposta complementare... il tempo è un gran dottore.... piano piano, i nodi...
 
... anche qui a Milano è da tempo che i notai avvertono gli acquirenti del potenziale rischio e suggeriscono il deposito a loro mani della somma necessaria a coprire le spese con l'impegno di restituirli a fronte della dichiarazione di avvenuto acquisto entro l'anno... ma sorge spontanea la domanda: quanti di noi, ai, avverte le parti della questione? per quella che è la mia esperienza sia in fase di acquisizione incarico che di proposta di acquisto avverto le parti del potenziale rischio e il risultato è che entrambe si sentono tutelati e di rimando, apprezzano la professionalità..
 
Da me alcuni notai al contrario sono restii a tenere somme in cauzione ed anzi mi chiedono di non inserire la clausola del versamento cauzionale al notaio in fase di proposta o compromesso..

Mah.
Io non desisto ed informo le parti, al massimo cambiano notaio..
 
Effettivamente lo studio 31/2005 del Consiglio Nazionale del Notariato aveva già da tempo analizzato il problema trovandosi, peraltro, in sintonia con la recente linea interpretativa della Direzione regionale delle Entrate della Toscana. Secondo me è stata la pubblicità data a questa nota a sensibilizzare il comparto degli addetti ai lavori. Tempo fa, parlando con un notaio, questi mi aveva detto che non richiedeva somma in garanzia in quanto era più propenso a seguire un'altra tesi interpretativa (anche se, pare, non confortata da sentenze in tal senso). Riassumo in breve quello che mi aveva detto e che ho riscritto anche nel mio blog: la fattispecie da cui sorge l'obbligazione di carattere tributario è costituita da più elementi, di cui fa parte anche la stipula e la conseguente registrazione dell'atto agevolato. Trattandosi di fattispecie complessa, l'evento che dà luogo alla decadenza dal beneficio fiscale (e cioè il decorso dell'anno senza il riacquisto) costituisce uno degli elementi necessari per il sorgere del debito nei confronti dello Stato. Pertanto, se l'obbligo al versamento dell'imposta ed il conseguente privilegio a favore dello Stato sorgono solo al termine di una fattispecie complessa che si perfeziona con l'ultimo evento che dà luogo alla decadenza dall'agevolazione (il mancato riacquisto nei termini), il privilegio non sarà opponibile al terzo acquirente che ha acquistato l'immobile anteriormente alla nascita del diritto reale di garanzia (art. 2772 c. 4 c.c.).
 
il conseguente privilegio a favore dello Stato sorgono solo al termine di una fattispecie complessa che si perfeziona con l'ultimo evento che dà luogo alla decadenza dall'agevolazione (il mancato riacquisto nei termini),

Questa teoria viene di fatto smentita da quanto hai riportato in apertura post, ovvero che il privilegio nasce già dal primo acquisto agevolato:

La nota in questione, richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione, sancisce che il privilegio sorge nel momento in cui viene registrato l'atto agevolato.
 

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