Riguardo l’attività di odontotecnico, la Corte costituzionale, con sentenza n°423 del 2006, ha precisato che l’attività in questione rientra nella disciplina delle professioni sanitarie e non nella disciplina dell’artigianato. Ora, gli artt. 35 e 41 della legge n°392/1978 ricomprendono le locazioni di immobili destinati all’esercizio di attività professionali nell’ambito delle locazioni a tutela semipiena, per le quali non spettano rispettivamente nè l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale né l’applicabilità dell’istituto della prelazione nelle sue diverse forme.
La ratio della previsione di una tutela semipiena, in questo caso, con esclusione in particolare dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, si fonda sul carattere personale-intellettuale, e perciò fiduciario, della prestazione fornita dal professionista (Corte cost. 25 marzo 1980, n°36).
Le attività professionali cui la legge intende riferirsi (comma 2 dell’art. 27 della legge n°392/1978) sono, in prima approssimazione, le cosiddette professioni liberali (con iscrizioni in un albo o registro) alle quali alludono gli artt. 2229 e seguenti del cod. civ. (medici, geometri, ingegneri, avvocati ecc.) ma l’espressione deve essere intesa in senso ampio, comprendendo anche attività di tipo letterario o artistico (scrittori, scultori, pittori ecc.) e nuove professionalità (ad es. interpreti, osteopati, consulenti del web ecc.).
Occorre, d’altro canto, considerare che anche i professionisti intellettuali possono assumere la veste di imprenditori commerciali quando esercitano la professione nell’ambito di una attività organizzata in forma d’impresa. La questione ricorre spesso con particolare riguardo alle attività sanitarie, nelle quali l’elemento personale è costantemente presente, ma può prevalere quello imprenditoriale: è evidente che la natura personale e professionale dell’attività svolta deve prevalere rispetto all’organizzazione imprenditoriale della prestazione (e tale parrebbe inquadrarsi il caso proposto). Perchè, diversamente, in presenza di una vera e propria organizzazione imprenditoriale, nell’ambito della quale viene esercitata l’attività in questione, la locazione va inquadrata, invece, nell’ambito applicativo dell’art. 27, comma 1, della legge n°392/1978.
Si può dire che, di norma, quando la natura imprenditoriale-commerciale dell’attività e/o l’organizzazione aziendale prevalgono sull’attività professionale, la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza del contatto con il pubblico. L’elemento personale e professionale è stato ritenuto prevalente nell’attività di odontotecnico (sentenza citata). Al pari, può essere qualificata come attività professionale quella del titolare di un laboratorio di analisi cliniche (Pretura di Napoli, 7 marzo 1996, n°1762). Al contrario, non può essere qualificata come attività professionale quella avente ad oggetto una casa di cura, che ha natura commerciale (Cass. n°4505/2001). E’ infine imprenditore il farmacista (Cass. n°1149/1986).