catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Id0 ha scritto:
:D

vero... am si fa per fare "auto-formazione", brain - storming, aspettando un informato... ;)

comunque mi pare ch el'art da te citato non riguardi un conto preventivo, ma riguardi solo il caso che il proprietario denunci il reddito derivante dalla locazione, al netto delle spese, minore di quanto dice il calcolo in oggetto...

Quindi secondo me, dopo che ho riletto la legge, mi pare ch etu abbia sbagliato di principio (e io ti sono venuto dietro).

In pratica, se ho ben capito, nel 41-ter si descrivno i criteri per il pagamento delle imposte sulreddito da locazione fissando i minimi con quella formula.

Credo che voglia dire:

"puoi portare in detrazione dal reddito da locazione alucune spese, tipo la manutenzione, fino al massimo del 15% del canone annuo"

epoi aggiunge

"Anche nel caso in cui tu dovessi portare in detrazione il 15% (cioè il massimo) se il 10% del valore automatico dovesse superare quella cifra che viene fuori dalla riduzione in oggetto, tu paghi le imposte sul valore automatico"

Se ho ben capito

es.

canone 10000

si rifanno i pavimenti e si spende 2000 euro

si porta in detrazione il massimo (15%) e quindi 1500

quindi il nostro reddito da locazione diventerebbe 8500 e su questo dovremmo pagare le imposte...

MA, se il calcolo del 10% del valore automatico risultasse ad esempio 9000 eurilli tu pagheresti su questo importo, perchè maggiore.

Non mi pare che abbia fini "preventivi" come tu intendi, simili alla norma che c'era in passato sulle compravendite...

ti riporto un altro stralcio...
2. Modalità applicative delle nuove disposizioni
Per quanto riguarda le modalità di calcolo del reddito imponibile relativo agli immobili patrimoniali concessi in locazione, è da specificare che, ai fini del raffronto con la rendita catastale rivalutata del 5%, il canone di locazione può essere ridotto, per espressa previsione normativa (art.90, comma 1, ultimo periodo, del TUIR-D.P.R. 917/1986), delle sole spese sostenute per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, definiti dall’art.3, comma 1, lett.a, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
Non possono, quindi, essere portate in riduzione dal canone di locazione le spese relative ad altre tipologie di interventi edilizi realizzati sui medesimi fabbricati, quali quelli relativi alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo o alla ristrutturazione edilizia (di cui, rispettivamente, alle lett. b, c, d, dell’art.3, del D.P.R. 380/2001).
In particolare, ai sensi della citata norma del Testo Unico dell’Edilizia, la manutenzione ordinaria consiste in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
A titolo esemplificativo, rientrano in questa definizione gli interventi di (cfr. C.M. 57/E/1998):
• sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
• riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
• rivestimento e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
• rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
• rifacimento pavimentazione esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
• sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
• riparazione balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
• riparazione recinzioni;
• sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
Inoltre, sempre per espressa previsione normativa, le spese di manutenzione ordinaria, così individuate, possono essere portate in diminuzione dal canone di locazione, solo nell’ipotesi in cui le stesse risultino “documentate ed effettivamente rimaste a carico” dell’impresa locatrice (art.90, comma 1, ultimo periodo, del TUIR).
È quindi necessario che le spese per tali interventi:
• siano sostenute dalla stessa impresa proprietaria del fabbricato concesso in locazione, in deroga a quanto stabilito dall’art.1576 del Codice civile che, generalmente, pone a carico dell’inquilino le spese di piccola manutenzione (quale è la manutenzione ordinaria);
• siano adeguatamente comprovate per mezzo di contratti, attestazioni di pagamento, fatture o ricevute fiscali.
Nel caso in cui anche solo una delle due condizioni non venga soddisfatta (ad esempio, in presenza di un contratto di affitto nel quale l’onere di eseguire interventi di manutenzione ordinaria sull’immobile risulti a carico dell’inquilino), il reddito imponibile riferito al fabbricato locato deve essere determinato assumendo il maggiore tra l’intero importo del canone di locazione e la rendita rivalutata del 5%. Lo stesso criterio, naturalmente, deve essere seguito in quei periodi d’imposta in cui non vengano eseguiti lavori di manutenzione ordinaria da parte dell’impresa proprietaria.
Per quanto riguarda, poi, il limite massimo di riduzione del canone, pari al 15% dello stesso, è da evidenziare che la nuova disposizione non stabilisce alcuna maggiorazione per gli immobili situati nel comune di Venezia e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, come previsto, invece, dall’articolo 37, comma 4-bis, ultimo periodo, del TUIR - DPR 917/1986, ai fini della determinazione dei redditi fondiari (che fissa al 25% la riduzione forfetaria del canone di locazione per tali immobili).
Di conseguenza, anche per gli immobili relativi all’impresa situati in tali comuni si rende applicabile il limite del 15%, quale tetto massimo di abbattimento del canone di locazione (C.M. n.10/E del 13 marzo 2006).
Sulla modalità di calcolo, si propone il seguente esempio numerico che riprende sostanzialmente quello fornito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n.10/E/2006:
Canone di locazione annuo - euro 20.000
Spese di manutenzione ordinaria - euro 3.500
Riduzione massima (15% X 20.000 euro) - euro 3.000
Spese non deducibili - euro 500
Canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione - euro 17.000
In base a questo esempio, quindi, ai fini della determinazione del reddito imponibile riferibile agli immobili patrimonio locati, dovrà essere assunto il maggiore tra l’importo di 17.000 euro, corrispondente al canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione nel limite consentito, e l’ammontare derivante dalla rendita catastale rivalutata del 5%.
Diversamente, le spese di manutenzione ordinaria eccedenti, in un determinato periodo d’imposta, il limite del 15% del canone di locazione (nell’esempio pari a 500 euro) non possono essere, in ogni caso, riportate nel periodo d’imposta successivo, risultando così comunque indeducibili (C.M. n.10/E del 13 marzo 2006).
Al riguardo, si evidenzia inoltre che, in applicazione dei principi generali in materia di reddito di impresa, i redditi degli immobili patrimoniali locati rilevano nel periodo di imposta in cui i canoni di locazione si considerano conseguiti e le spese sostenute in base al criterio di competenza stabilito dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR - D.P.R. 917/1986.
Diversamente, per gli immobili (non relativi all’impresa), concessi in locazione da parte degli enti non commerciali, le spese sono ammesse in deduzione con il criterio di cassa (ossia avuto riguardo alla data dell’effettivo pagamento delle stesse).
Con la citata Circolare n.10/E del 13 marzo 2006, inoltre, l’Agenzia ha avuto modo di precisare che la nuova disciplina rileva anche ai fini IRAP, per cui il reddito di tali fabbricati, calcolato sulla base delle nuove regole, concorre alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare a tale imposta.

Ricordati! Meglio imparare a pescare ch efarsi dare il pesce! ;)
Eppure non è più tempo di vendemmia .... ma vuol dire che le esalazioni arrivano lo stesso :shock: :shock: :shock: :shock:
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Eppure non è più tempo di vendemmia .... ma vuol dire che le esalazioni arrivano lo stesso

Cara Catia, sono sicuro che la tua voleva essere una battuta, anche se così non è apparsa, forse per la "freddezza" del mezzo tecnico! :?
Se così non fosse il tuo commento sarebbe stato alquanto ingeneroso, ed assolutamente comprensibile la risposta "piccata" di Id0 che ha solo cercato di aiutarti, magari con la sua sottile vena polemica della quale, comunque, non ha mai fatto mistero!
Scusami dell'intrusione, ma volevo farti conoscere l'impressione che ho avuto! :occhi_al_cielo: :stretta_di_mano:

;)
 
I

Id0

Ospite
Beh, se avessi voluto infierire avrei detto:
"io sarò briao da non saper applicare il 41-ter, ma il calcolo del valore automatico lo so fare dimolto bene! :D Mica moltiplico la rendita rivalutata per 120%!Poi i clienti ci rimangono male quando arrivano dal notaio e gli dice quanto pagano...!" ;)

Invece l'ho lasciata nel su brodo. ;)
 

osammot

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Catia, cerco di essere breve e conciso.
Reddito da locazione annuo: 350 x 12 = 4.200 -15%(detrazione consentita) = 3.570
Questo reddito non dev'essetre inferiore al valore catastale rivalutato, quindi:
rendita catastale 227,24 x 126(rivalutazione) = 28.632
28.632 x 10% = 2.863 < 3.570 = Ok non è soggetto ad accertamento in quanto il reddito da locazione è superiore. :ok:
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
osammot ha scritto:
Catia, cerco di essere breve e conciso.
Reddito da locazione annuo: 350 x 12 = 4.200 -15%(detrazione consentita) = 3.570
Questo reddito non dev'essetre inferiore al valore catastale rivalutato, quindi:
rendita catastale 227,24 x 126(rivalutazione) = 28.632
28.632 x 10% = 2.863 < 3.570 = Ok non è soggetto ad accertamento in quanto il reddito da locazione è superiore. :ok:
Grazie Osammot, sei stato prezioso :applauso: :applauso: :stretta_di_mano:
Comunque visita il link che ho postato sopra fa davvero confusione :disappunto: :disappunto:
Ciao
 
I

Id0

Ospite
Che poi era il conto che avevo fatto io, solo che avevo sbagliato a calcolare il risultato di [rendita+(5%rendita)]X120 :D

La mia colpa non è di non leggere bene, ma di provare a fare il percorso insieme a chi, evidentemente, non ha simpatia nel mio modo di approcciarmi a un problema :D.

Quando si legge un argomento su internet, dare risposte concise serve SOLO a chi ha posto la domanda, darle corredate di documentazione serve a tutti, per questo, avendo visto un vuoto nella mia memoria, avevo riproposto tutto il percorso assieme a te...

Sicuramente però non sto a farmi confondere su internet chi mi consiglia di usare per la valutazione automatica come coefficiente una percentuale! Questo è pane quotidiano...

Probabilmente se in quell'articolo da te citato ci fosse stata anch equalche riferimento alle fonti avresti capito l'errore da sola.

Questa è la differenza tra una risposta concisa (seppur utile) e un forum.

Non preoccuparti catia, sei in ingore, non risponderò più a un tuo quesito, sei salva! :)
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Id0 ha scritto:
Che poi era il conto che avevo fatto io, solo che avevo sbagliato a calcolare il risultato di [rendita+(5%rendita)]X120 :D

La mia colpa non è di non leggere bene, ma di provare a fare il percorso insieme a chi, evidentemente, non ha simpatia nel mio modo di approcciarmi a un problema :D.

Quando si legge un argomento su internet, dare risposte concise serve SOLO a chi ha posto la domanda, darle corredate di documentazione serve a tutti, per questo, avendo visto un vuoto nella mia memoria, avevo riproposto tutto il percorso assieme a te...

Sicuramente però non sto a farmi confondere su internet chi mi consiglia di usare per la valutazione automatica come coefficiente una percentuale! Questo è pane quotidiano...

Probabilmente se in quell'articolo da te citato ci fosse stata anch equalche riferimento alle fonti avresti capito l'errore da sola.

Questa è la differenza tra una risposta concisa (seppur utile) e un forum.

Non preoccuparti catia, sei in ingore, non risponderò più a un tuo quesito, sei salva! :)
BRAVOOOOOOOOOOO :applauso: :applauso: :applauso: :applauso: :applauso:
 

osammot

Membro Attivo
Agente Immobiliare
La Legge Finanziaria 2005 (L.30/12/2004, n.311, art.1 comma 342) introdusse una novità in tema di accertamento, ai fini delle imposte dirette, che inserì nel nuovo art.41-ter del D.P.R. 600/73.

Non sono sottoposti ad accertamento i redditi dei fabbricati derivanti da locazione se dichiarati in misura non inferiore all’importo maggiore tra: il canone di locazione (annuo)ridotto del 15% e il 10% del valore dell’immobile. Detto valore è determinato calcolando la rendita catastale, rivalutata del 5% moltiplicata del 120%, >NO 120% BENSI' 120< coefficiente per le abitazioni ad uso residenziale.

Il riscontro della non congruità ha valore di indizio per l’Agenzia e non dà luogo ad un accertamento automatico, tuttavia l’Agenzia può procedere a successive verifiche.

@catia: ho letto il link di cui ne ho riportato una parte ed in effetti è stato erroneamente indicato il valore di calcolo in 120% e non coefficiente 120 di rivalutazione.
Il calcolo della rivalutazione tiene conto di quanto segue:
rendita 100 + 5%(rivalutazione)= 5+ 100= 105
105 + 20%(ulteriore rivalutazione)= 21 + 105= 126 coefficiente da usare.

Però, il confronto in queste cose non dev'essere motivo di litigio bensì di chiarezza.
SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA E DOBBIAMO AIUTARCI L'UN L'ALTRO.
:innamorato: VOGLIAMOCI BENE :innamorato: :^^:
 

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