con articolo intendo l'articolo scritto non l'articolo di legge.
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Ai sensi dell’art. 68 del T.u.i.r. le plusvalenze di cui sopra sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili acquistati per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Si ritiene che nella maggiorazione del "valore iniziale" possano ricomprendersi non solo le spese relative all'acquisto ma anche qualsiasi altra spesa inerente al bene, ivi comprese quelle connesse alla cessione.
Pertanto il prezzo di acquisto del bene ceduto può essere aumentato delle spese notarili, delle imposte e delle tasse (registro, IVA, ipotecaria, catastale, bollo, ecc.), dei tributi speciali, delle spese di mediazione relative all'acquisto e di quelle sostenute per la cessione, delle spese per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli; delle spese incrementative (es. per lavori di manutenzione e di ristrutturazione).
Il costo di costruzione del bene ceduto può essere aumentato del prezzo di acquisto del terreno e delle altre spese e imposte di cui sopra.
Sembra doversi escludere la possibilità di portare in deduzione della base imponibile le spese notarili relative a mutui contratti per l’acquisto dell’immobile e i relativi interessi passivi, da considerarsi non costi inerenti all’immobile ma costi relativi alle modalità di acquisizione della provvista necessaria per l’acquisto.
Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sull’INVIM, disciplina spesso richiamata per analogia, all’art. 12 escludeva espressamente dalle spese detraibili gli interessi passivi corrisposti in relazione all’acquisto. Tanto secondo la Circolare 19 dicembre 1972, n. 16 del Ministero delle Finanze, allo scopo di non creare disparità di trattamento tra soggetti che acquistavano con mezzi propri e contribuenti che procedevano all’acquisto mediante la contrazione di un mutuo.
Si reputa inoltre non computabile nei "costi inerenti" l'imposta comunale sugli immobili pagata dal proprietario-cedente, trattandosi di tributo ordinario da corrispondere in ragione del solo possesso del bene, tributo peraltro non deducibile agli effetti dell’imposta erariale sui redditi a norma dell’art. 17 del D.lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’ ICI stessa. (Cfr. Quesito Cnn n. 9-2007/T)
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