frvanel

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ciao a tutti

a settembre 2010 l'attività di centro massaggi svolta nel mio negozio che avevo dato in affitto viene chiusa per prostituzione

da allora ho percepito solo 3 affitti, che mi sono preso da un libretto al portatore datomi dal conduttore a garanzia proprio degli affitti: settembre, ottobre, e novembre 2010(la cauzione di 3 mesi che avevo ricevuto era invece di tipo assicurativo)

nel 2011 non ho percepito nessun canone di affitto, e da due settimane, dopo procedura di sfratto, ho riavuto indietro le chiavi del negozio, che ora stò affittando

la mia commercialista dice che siccome il contratto è stato in essere, almeno fino alla data di sentenza di sfratto(maggio 2011) ci devo pagare le tasse

possibile che io devo pagare tasse su qualcosa che non ho percepito?

esiste una procedura per non pagare tasse su ciò che non si è percepito(nel mio caso i canoni del mio negozio nel 2011)?
 

Pennylove

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L'IRPEF è dovuta anche se l'inquilino non paga l'affitto e, quindi, la casa non dà alcun reddito. Per il periodo nel quale il giudice ha riconosciuto la morosità, va indicata la sola rendita catastale rivalutata del 5%. Non è quindi possibile autoridursi il reddito se l'inquilino fa il furbo. E i canoni di locazione, dichiarati nella dichiarazione dei redditi, e mai percepiti l'anno passato? Se sono state pagate regolarmente le tasse, si ha diritto a un rimborso a partire dal momento in cui il giudice ha accertato la morosità: il rimborso è pari alla differenza tra l'IRPEF pagata sui canoni non percepiti e quella dovuta sulla sola rendita catastale.
 

AntonioPa

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L'IRPEF è dovuta anche se l'inquilino non paga l'affitto e, quindi, la casa non dà alcun reddito. Per il periodo nel quale il giudice ha riconosciuto la morosità, va indicata la sola rendita catastale rivalutata del 5%. Non è quindi possibile autoridursi il reddito se l'inquilino fa il furbo. E i canoni di locazione, dichiarati nella dichiarazione dei redditi, e mai percepiti l'anno passato? Se sono state pagate regolarmente le tasse, si ha diritto a un rimborso a partire dal momento in cui il giudice ha accertato la morosità: il rimborso è pari alla differenza tra l'IRPEF pagata sui canoni non percepiti e quella dovuta sulla sola rendita catastale.

Attenzione. Quello che scrivi vale soltanto per le locazioni di immobili abitativi. Per le locazioni commerciali è necessario dichiarare gli affitti ancorché non percepiti fino al termine del contratto che deve essere "certificato" tramite pagamento dell'imposta di registro di 67,00 euro per risoluzione (nel caso dell'op, risoluzione a seguito della sentenza di rilascio dell'immobile dell'autorità giudiziaria).
 

Pennylove

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Attenzione. Quello che scrivi vale soltanto per le locazioni di immobili abitativi. Per le locazioni commerciali è necessario dichiarare gli affitti ancorché non percepiti fino al termine del contratto che deve essere "certificato" tramite pagamento dell'imposta di registro di 67,00 euro per risoluzione (nel caso dell'op, risoluzione a seguito della sentenza di rilascio dell'immobile dell'autorità giudiziaria).

Hai perfettamente ragione, Antonio! Trattasi di una locazione commerciale, non di una locazione abitativa! Non ho parole...:disappunto:
 

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