La situazione è piuttosto confusa e renderebbe necessario leggere il testo del contratto per una risposta più precisa, in particolare per verificare se per i quattro iniziali conduttori le condizioni di recesso possano essere o meno considerate disgiuntamente. Dalla illustrazione sembrerebbe che questo non sia il caso.
Con “beneficio d’inventario” (non potendo esaminare il contratto), direi che si tratta di una locazione condivisa, di non facile gestione, nella quale i coinquilini (originari o subentrati) hanno un obbligo solidale al rispetto delle obbligazioni contrattuali, salvo per un aspetto: il canone di locazione. L’iniziale previsione contrattuale di canone unico e indivisibile viene rettificata, in un momento successivo, da una scrittura privata che prevede una ripartizione differenziata fra gli inquilini del canone da corrispondere al locatore.
In riferimento al recesso (tralasciando i “giustificati motivi” richiesti, la cui analisi ci porterebbe in un mare di complicazioni: “giustificati motivi” va interpretato come gravi motivi o solleva il conduttore da motivi gravi?), se nell’intestazione del contratto sono elencati i dati anagrafi di ciascun conduttore, in seguito denominati “conduttore" o "conduttori", la formula sopra riportata: “Il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati [?] motivi previo avviso da recapitarsi alle parti con almeno tre mesi prima” indica che è l’insieme dei coinquilini a comporre la figura della parte conduttrice (il recesso di un conduttore vale per tutti), e non può farlo il singolo co-conduttore (salvo accordo consensuale di tutte le parti in causa, locatore compreso). Solo una clausola contrattuale di questo tipo: “Il singolo conduttore può recedere dal contratto” oppure “La facoltà di recesso è consentita anche a uno o più dei conduttori firmatari”, consente al singolo conduttore di avere potestà di azione autonoma, potendo recedere dal contratto, senza che l’azione di uno abbia efficacia per l’intero gruppo dei conviventi.
Tutti gli altri obblighi contrattuali rimangono, invece, immutati, cosa che viene confermata anche da un successivo accordo di riduzione di canone che – si noti - modifica solo le singole quote di competenza (in modo da permettere di individuare, in caso di mancato pagamento da parte di un solo conduttore, le quote di spettanza del moroso), non già la superficie dei locali dati in locazione, ergo: la quarta stanza, compresa nel canone ridotto a € 750,00, rimane nella piena disponibilità dei locatari (il locatore non può entrarvi, senza il preventivo permesso o previo appuntamento da concordare con i medesimi in giornate compatibili con i loro impegni) e non può essere oggetto di un altro contratto di locazione di qualunque tipo.
Chiarito ciò, ora, se la proprietà intende locare la quarta stanza, essa può, in accordo con i conduttori rimasti:
a) operare una cessione di contratto ad un nuova persona che viene ad aggiungersi alla convivenza già formatasi (a fini tributari occorre presentare all'ufficio competente mod. F23; cod. trib. 110T; € 67,00 + mod. 69; a fini civilistici è opportuno formalizzare con scrittura privata, che può essere registrata per la certezza di tutte le parti, la cessione che trasferisce gli obblighi contrattuali al nuovo inquilino): il canone di locazione rimane, però, fissato a € 750,00 (canone ridotto) che i quattro co-conduttori possono vantaggiosamente ripartirsi tra loro (è un accordo interno che riguarda solo loro e non il locatore);
b) formalmente risolvere il contratto in essere (mod. F23; cod. trib. 113T; € 67,00 + mod. 69) con la redazione di un verbale di cessazione consensuale e la registrazione della risoluzione anticipata, e stipularne contestualmente uno nuovo, su basi economiche differenti, che riguardi o l’intera unità immobiliare o solo una parte di essa (individuando specificatamente quale stanza si concede in affitto esclusivo a chi e a quanto, e la condivisione degli spazi comuni, tenendo conto della effettiva superficie oggetto della locazione), beninteso se il contratto concordato soddisfa le aspettative del locatore e dell’inquilino e se vi sono le condizioni previste dagli accordi locali, facendosi possibilmente assistere, per una verifica, da una associazione di categoria.