non mi trovo in sintonia con questo discorso
Qui di imposta versata non c'è nulla , se non una sanzione che viene calcolata sull'entità dell' imposta non versata.
Responsabilità del mediatore
Gli agenti immobiliari sono solidalmente responsabili per la registrazione e per il pagamento delle imposte dovute in base ai contratti preliminari (comprese le
eventuali sanzioni da scontare in caso di mancata registrazione). L’eventuale avviso di liquidazione dell’Ufficio sarà irrogato oltre che alle parti anche al mediatore che ha prestato la propria attività professionale.
Resta salvo il diritto di rivalsa del mediatore nei confronti delle parti nel cui interesse è stato stipulato l’atto.
L'unica difesa è pretendere da subito , una volta che si perfeziona un preliminare , farsi delegare per la registrazione , facendoci lasciare , subito , l'importo dovuto ,
alla pari (concettualmente parlando) del sostituto d'imposta.
La solidarietà vale solo per l'imposta invece la sanzione e' prevista perche' il mediatore non si e' attenuto ad un obbligo ovvero registrare l'atto.
Se noti non si parla di obbligazione in solido all'articolo 10 dpr 131/1986 ma singole obbligazioni:
"Art. 10.
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche` i rappresentanti delle societa` o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa` o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.
d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari.))"
con relativa sanzione all'articolo 69
"Art. 69.
Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione
della denuncia
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei
fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la
presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con
la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per
cento dell'imposta dovuta."
Ma anche qui non c'e' solidarietà.
Mentre la richiesta di imposta se viene fatta e' perche' il mediatore e' obbligato in solido a pagarla ex articolo 57 dpr 131/1986 comma 1-bis e quella piu' i relativi interessi puo' recuperare dalle parti
"Art 57.
1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o
autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la
registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta
le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto
o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e
19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli
633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari."
Poi concordo che dovete cautelarvi e farvi dare subito l'importo per la registrazione.
Quando hanno introdotto queste modifiche al dpr hanno probabilmente pensato di mettere le parti in causa in conflitto di interessi per ridurre l'evasione dell'imposta relativa alla registrazione dei preliminari.