Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
- Passa un agente, vede il cartello e lo dice a un suo cliente.
Scusa, mi viene da ridere, :D non è che noi agenti immobiliari quando vediamo un cartello proponiamo a dei nostri clienti l'immobile senza avere un incarico verbale o scritto, e tanto meno senza avere i dati di proprietà e provenienza del bene, che ne sappia io potrebbe essere di altri l'immobile, e senza dati non saprei nemmeno se ci sono vincolo, ipoteche, diritti..... Nel caso specifico non sapere la destinazione corretta, se ci sono dei diritti di prelazione..... E potrei andare avanti ad oltranza.
 

gtgt

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusa, mi viene da ridere, :D non è che noi agenti immobiliari quando vediamo un cartello proponiamo a dei nostri clienti l'immobile senza avere un incarico verbale o scritto, e tanto meno senza avere i dati di proprietà e provenienza del bene, che ne sappia io potrebbe essere di altri l'immobile, e senza dati non saprei nemmeno se ci sono vincolo, ipoteche, diritti..... Nel caso specifico non sapere la destinazione corretta, se ci sono dei diritti di prelazione..... E potrei andare avanti ad oltranza.

Siccome in altri post ho letto che per far scattare la provvigione è sufficiente il nesso causale per la conclusione della compravendita (anche in assenza di contratti) , la segnalazione di un immobile avrebbe potuto fungere benissimo da nesso causale.
Comunque l'ha spiegato alessandro nel post precedente.
 

gtgt

Membro Attivo
Privato Cittadino
A conclusione dello scambio, vorrei indicare un articolo (la cui sostanza probabilmente molti già conosceranno) che tratta l'argomento.

Le parti essenziali relative a quanto discusso nel thread sono:
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Il «contratto di fatto» concluso mediante un contatto sociale, costituirebbe allora pur sempre un contratto per il quale è pur sempre necessario un consenso, anche se funzionalmente qualificato: «si tratta di un consenso alla (propria o altrui) prestazione, e non del consenso (negoziale) alla nascita della propria obbligazione», sicché, per l’insorgere del diritto alla provvigione, non è necessario il preventivo conferimento dell’incarico ma «la mera circostanza della valorizzazione consapevole dell’opera» del mediatore rispetto alla conclusione dell’affare.
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c) la segnalazione dell’affare

Si è affermato che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, a condizione però che l’attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.
Dunque la “segnalazione dell’affare” in sé e per sé considerata non appare sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione se non è accompagnata da un’accertata effettiva rilevanza dell’opera del mediatore ai fini della conclusione del contratto.
A fronte, ad esempio, di un intervento volto a segnalare semplicemente l’affare ad altra persona, che poi personalmente provveda a procurare l’incontro tra i contraenti, si tende ad escludere il diritto alla provvigione in base alla considerazione che «chi compie la segnalazione non provvede a procurare l’avvicinamento dei futuri contraenti, sicché l’affare non è riconducibile alla notizia da lui fornita ma all’attività di chi la utilizza procurando tale incontro, il che implica che l’opera di intermediazione è svolta da quest’ultimo soggetto che ha diritto alla provvigione».
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e) la consapevolezza dell’opera di mediazione

Si è già detto che il diritto alla provvigione non sorge qualora le parti, pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non siano state in grado di conoscere ed abbiano ignorato incolpevolmente l'opera di intermediazione svolta: si ritiene cioè che il requisito della riconoscibilità dell’attività di mediazione svolta sia indispensabile non solo per il diritto alla provvigione, ma per l’esistenza stessa del rapporto di mediazione.
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Rosa1968

Membro Storico
Siccome in altri post ho letto che per far scattare la provvigione è sufficiente il nesso causale per la conclusione della compravendita (anche in assenza di contratti) , la segnalazione di un immobile avrebbe potuto fungere benissimo da nesso causale.
magari fosse così ..... ci vuole l'accettazione dell'opera del mediatore, anche verbale, ovvero, accetto che tu agenti porti il cliente. Qui si può decidere, porti il cliente ma io non ti riconosco nulla, oppure porti il cliente e stabiliamo una provvigione o un importo pari a tot. Per l'acquirente è diverso invece, una volta chiarito con il venditore, che ha l'oggetto in vendita, il nesso causale scatta con l'acquirente, il quale avvisato viene accompagnato.[DOUBLEPOST=1403358833,1403358801][/DOUBLEPOST]e in caso di conclusione dovrà riconoscere le provvigioni.[DOUBLEPOST=1403358910][/DOUBLEPOST]
Rosa ha scritto che l'agente non divulga informazioni (e al limite stacca il cartello), quindi si potrebbe presumere che nello scenario descritto all'agente non convenga dirlo al cliente e che la mediazione non sia dovuta.
la mediazione non sarà dovuta per il venditore, ma per l'acquirente si se l'agente ha preso i giusti accordi.
 

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