Solitamente i canoni di locazione dell'appartamento del portiere vanno ad abbattere i costi di gestione del condominio
Nessuno contesta questo, ma non capisco la precisazione.
Tutti le entrate (positive) vanno ad abbattere le uscite (negative): ciò non toglie che l'introito della locazione dell'ex alloggio del portiere, certamente evidenziato nel consuntivo condominiale come voce che abbatte le spese di proprietà, vada dichiarato dal condòmino come reddito IRPEF pro quota, secondo precisazione di od1n0.
Differente se quell'immobile risulta essere una "comproprietà" che esula dalle parti comuni dell'edificio,
E qui sollevi quello che cercavo di distinguere: i Beni comuni non censibili BCNC non sono appunto censiti, e quindi non vanno dichiarati in successione.
Per i Beni Comuni Censibili, è diverso: sono comunque parti comuni dell'edificio, ma in alcuni casi viene scelto di accatastarli in capo al condominio, in altri vengono attribuiti pro-quota ai condomini.
Nel secondo caso consiglierei di inserirli nella successione, in modo da conservare la continuità del titolo, ed in caso di vendita inserirli esplicitamente dnel rogito.
Nel caso invece questi beni comuni censiti siano accatastati in capo al condominio, con rendita autonoma, la domanda di mariagrazia mi pare resti: sarebbe interessante se esistesse una esplicita presa di posizione al riguardo da parte della AdE e dei Registri Immobiliari. Personalmente propenderei per l'esclusione dalla denuncia di successione, anche se la cosa contraddice proprio il punto sulla valorizzazione dell'asse ereditato: la esposizione del solo valore dell'immobile principale, che non includa la quota del valore della comproprietà, di fatto tralascia qualcosa, sia pur marginale.