Umberto Granducato

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Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 15415 del 19 Giugno 2013. In caso di approvazione di delibera condominiale, destinata a riformare il regolamento di condominio, la firma del marito, comproprietario insieme alla moglie, senza alcuna specifica aggiunta o postilla di chiarimento, accanto al nome della moglie, non può far ritenere che egli abbia agito in rappresentanza di lei. E' quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 15415 del 19 giugno scorso.

A norma del codice civile, il regolamento di condominio deve essere approvato all'unanimità da parte dell'assemblea condominiale, pena la sua invalidità e inefficacia. Tra marito e moglie, in regime di separazione dei beni, comproprietari di un immobile condominiale, non è configurabile alcuna forma legale di rappresentanza: per cui, la modifica del regolamento di condominio deve essere approvata da entrambi, non essendo accettabile, da un punto di vista giuridico, che il marito possa approvare il regolamento anche in nome e per conto della moglie, senza esserne, all'uopo, delegato.

La modifica approvata, in tal modo, al regolamento condominiale, non ha alcuna efficacia e non può essere opposta. In particolare, la modifica del regolamento condominiale aveva vietato il parcheggio delle autovetture nello scoperto condominiale: il ricorso dei proprietari del veicolo, ai quali era stato intimato di rispettare la nuova disposizione e spostare il veicolo in sosta, è stato accolto e della problematica è stata interessata una nuova Sezione del Tribunale.


Fonte: (StudioCataldi.it)
 

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