Il mediatore non può essere ritenuto responsabile se si scopre dopo il compromesso che l'appartamento è ipotecato
Cassazione, sez. II Civ., sentenza del 6 novembre 2012, n. 19075
Poiché la legge n. 39 del 1989 subordina l'esercizio dell'attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art. 1759 cod. civ., va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza.
Tuttavia, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, quale, con riguardo al caso di intermediazione in compravendita immobiliare, quella relativa all'accertamento, previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell'immobile oggetto della trattativa, le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
(Dopo aver stipulato il preliminare di vendita e versato contestualmente il compenso all'agente immobiliare, i promissari acquirenti avevano scoperto che l'immobile era gravato da ulteriori ipoteche giudiziali, che successivamente all'incontro dinanzi al notaio essi avevano versato ulteriori acconti senza che i venditori estinguessero i debiti di cui alle iscrizioni ipotecarie, sicché il contratto definitivo non si era potuto stipulare.)
Ciao
Cassazione, sez. II Civ., sentenza del 6 novembre 2012, n. 19075
Poiché la legge n. 39 del 1989 subordina l'esercizio dell'attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art. 1759 cod. civ., va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza.
Tuttavia, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, quale, con riguardo al caso di intermediazione in compravendita immobiliare, quella relativa all'accertamento, previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell'immobile oggetto della trattativa, le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
(Dopo aver stipulato il preliminare di vendita e versato contestualmente il compenso all'agente immobiliare, i promissari acquirenti avevano scoperto che l'immobile era gravato da ulteriori ipoteche giudiziali, che successivamente all'incontro dinanzi al notaio essi avevano versato ulteriori acconti senza che i venditori estinguessero i debiti di cui alle iscrizioni ipotecarie, sicché il contratto definitivo non si era potuto stipulare.)
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