La sentenza non ha apportato alcuna novità a quanto esistente e cristallizzato in diritto, "Sicchè, la condizione perchè sorga il diritto alla provvigione è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sè nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale. E, dunque, nel caso in cui il soggetto intermediato sostituisca altri a sè nella stipulazione del contratto, debitore della provvigione resta pur sempre la parte originaria, essendo costei la persona con cui il mediatore ha avuto rapporti (Cass. n. 8407 del 2015 e n. 8850 del 2001)."Proprio così: piano piano arriveremo a veder riconosciute le nostre rivendicazioni che molto spesso ci ci accompagnano nel nostro lavoro. Interessante sentenza della Suprema Corte a questo link :
http://www.altalex.com/documents/ne...che-se-l-affare-e-concluso-da-persone-diverse
Invece c 'è da dire che i convenuti hanno sbagliato non chiamando in causa il proprietario che è la cassa per la formazione della proprieta contadina in tal caso la sfangavano , poiche c'è un altra legge per l assegnazione con patto di riservato dominio della cassa che regola diversi aspetti petanto quella continuità non viene a sussistitere . Ripeto assegnazione chi acquista è la cassa non l assegnatario e la legge applicabile è una legge speciale.