Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Riporto questo articolo pubblicato oggi su NewPages:


Solo il mediatore iscritto matura il diritto alla provvigione Commentiamo, qui di seguito, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, sezione terza, 11 giugno - 8 luglio 2010 n. 16147/10) che ha stabilito alcuni importanti principi di diritto in tema di mediazione, soprattutto dopo la modifica legislativa introdotta dal D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59., statuendo, da un lato, che la norma che ha soppresso il ruolo di cui all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 79, non ha effetto retroattivo, ma, soprattutto, che solamente i mediatori iscritti nel registro o nei repertori tenuti dalla Camere di Commercio avranno diritto alla provvigione. La decisione nasce dalla causa che un geometra, libero professionista, promuove nei confronti di un imprenditore edile assumendo di avere svolto un'attività mediatoria per la vendita di un complesso edilizio. Il giudice di primo grado da ragione al geometra, ritenendo che nella fattispecie si versasse in una ipotesi di contratto atipico di procacciamento di affari, mentre, il giudice di appello riformava la sentenza rilevando che dalla documentazione versata in causa e dagli atti processuali emergeva trattarsi di contratto di mediazione tipica e che, di conseguenza, a norma della legge 3 febbraio 1989 n. 79 il diritto alla provvigione spettava solamente se si era iscritti al ruolo di cui all'art. 2 della stessa. Il libero professionista ricorreva per Cassazione, sostenendo, oltre al resto, che essendo intervenuto, nelle more del giudizio, il D.Lgs 26 marzo 2010, che, appunto, ha soppresso il ruolo dei mediatori, il diritto alla provvigione non era più precluso dalla mancata iscrizione del mediatore al ridetto ruolo. Il ricorso non è stato accolto rilevando gli ermellini che, quanto al citato decreto legislativo, che esso non poteva essere applicato alla fattispecie in esame, in quanto esso non contiene alcuna norma che lo renda applicabile anche ai rapporti
già esauriti. Rilevano, infatti, i Giudici di legittimità: “Infatti il principio della irretroattività della legge (art. 11 preleggi), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, (come è quello in esame) ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. (Cass. n. 10436 del 18/07/2002)“. Ma la Corte ha pronunciato, con la sentenza in commento, un altro importante principio di diritto relativo alla disciplina della mediazione. Si legge, infatti, nella sentenza; “In ogni caso va osservato che il D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73, ha sì soppresso il ruolo di cui alla L. 3 febbraio 1989, n. 3 9, art. 2 e successive modificazioni, ma non ha abrogato tale legge.
È stato, anzi, disposto che le attività disciplinate dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, competente per territorio corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8 e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 9, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39. Il comma 6 di detto art. 73 statuisce che “Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella L. 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni
previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)”. Ciò comporta che in assenza di abrogazione della L. n. 39 del 1989, art. 6, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma di cui all'art. 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di commercio secondo l'art. 73 cit..”. La Cassazione, dunque, ha chiarito che il recente decreto legislativo ha previsto che l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge n. 39 del 1989 sono comunque soggette alla denuncia di inizio attività previa autocertificazione e certificazione relative al possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di mediazione, precisando che il sesto comm a dell'art. 73 prevede ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Da ciò non può non derivare che in assenza di abrogazione dell'art. 6 della l. n. 39/1989, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma di cui all'art. 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al d.lgs. n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio secondo l'art. 73 cit.. La sentenza in commento ci pare ineccepibile sotto ogni punto di vista e da la giusta e corretta interpretazione di uno degli aspetti sorti all'indomani della pubblicazione del provvedimento abrogativo del ruolo.

Avv. Roberto Bella
Presidente IRCAT

Silvana
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
l'ennesima sentenza che conferma quello che tutti Noi agenti immobiliari sappiamo :ok:

Seocndo me,
se il professionista, geometra, avesse fatto richiesta per consulenza e assistenza nella compravendita, avrebbe riscosso :affermazione:
Mi meraviglio come l'avvocato del geometra abbia fatto causa per richiesta mediazione, ma. :affermazione:
 

enrikon

Membro Senior
E questa bella letterina, invece, mi è giunta via email proprio stamattina.
Era un signore che, attraverso un portale immobiliare, diceva di cercare urgentemente una casa in affitto, ma che non avrebbe avuto intenzione di pagare la mediazione all'agenzia :^^:.
Alla nostra risposta che ancora non eravamo alla disperazione tanto da voler lavorare senza provvigione, lui ci ha risposto così:

" La ringrazio per il cortese riscontro.
Non era certo mia intenzione offendere dando del " disperato" .
Se cosi' e' stato interpretato il mio messaggio me ne scuso sinceramente.
Le ricordo comunque che la provvigione non e' regolamentata da alcuna legge ma da usi e costumi emanati dalla Camera di Commercio del luogo dove insiste l'Agente o l'Agenzia Immobiliare.

E' prassi comune dividere la mediazione fra 2 e piu' agenti immobiliari quando uno porti le esigenze dell'acquirente e l'altro del venditore.

E' altresi' possibile all'Agente rinunciare ad una delle due mediazioni spettanti se una delle parti manifesta per tempo tale volonta' prima che l'azione dell'agente si sia concretizzata con attivita' utili alla trattativa. E la situazione si configura in questo caso.

In ultimo le ricordo che e' possibile per ogni cittadino svolgere attivita' occasionale di intermediazione immobiliare dalla cui attivita' derivi un compenso non superiore ai 5000 euro circa all'anno.

Inoltre sono iscritto al Ruolo degli Agenti d'Affari in mediazione per la Provincia di XXXXX iscr. albo n° XXX anche se attualmente svolgo un altro tipo di lavoro.

Ma questo e' solo l'ultimo dei motivi per cui ho espresso, nella mail che ha ricevuto in automatico da xxxxxxxxx.it , la volonta' di non riconoscere una delle due mediazioni spettanti dal vostro lavoro.
Cordiali saluti
"



:shock::shock::shock:
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
................che ci vuoi fare ........pensa che c'è una 85 enne del mio paese che è convita che baciando un cinghiale questi si trasformi in un bellissimo principe, secondo me ha fatto confusione come il tuo potenziale cliente..................:risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata:
 

Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
E questa bella letterina, invece, mi è giunta via email proprio stamattina.
Era un signore che, attraverso un portale immobiliare, diceva di cercare urgentemente una casa in affitto, ma che non avrebbe avuto intenzione di pagare la mediazione all'agenzia :^^:.
Alla nostra risposta che ancora non eravamo alla disperazione tanto da voler lavorare senza provvigione, lui ci ha risposto così:

" La ringrazio per il cortese riscontro.
Non era certo mia intenzione offendere dando del " disperato" .
Se cosi' e' stato interpretato il mio messaggio me ne scuso sinceramente.
Le ricordo comunque che la provvigione non e' regolamentata da alcuna legge ma da usi e costumi emanati dalla Camera di Commercio del luogo dove insiste l'Agente o l'Agenzia Immobiliare.

E' prassi comune dividere la mediazione fra 2 e piu' agenti immobiliari quando uno porti le esigenze dell'acquirente e l'altro del venditore.

E' altresi' possibile all'Agente rinunciare ad una delle due mediazioni spettanti se una delle parti manifesta per tempo tale volonta' prima che l'azione dell'agente si sia concretizzata con attivita' utili alla trattativa. E la situazione si configura in questo caso.

In ultimo le ricordo che e' possibile per ogni cittadino svolgere attivita' occasionale di intermediazione immobiliare dalla cui attivita' derivi un compenso non superiore ai 5000 euro circa all'anno.

Inoltre sono iscritto al Ruolo degli Agenti d'Affari in mediazione per la Provincia di XXXXX iscr. albo n° XXX anche se attualmente svolgo un altro tipo di lavoro.

Ma questo e' solo l'ultimo dei motivi per cui ho espresso, nella mail che ha ricevuto in automatico da xxxxxxxxx.it , la volonta' di non riconoscere una delle due mediazioni spettanti dal vostro lavoro.
Cordiali saluti
"



:shock::shock::shock:

:confuso::shock::shock::):D:risata:
 
O

Oris

Ospite
Quello dei 5k annui entro i quali uno possa fare mediazione deriva dalla interpretazione falsata del fatto che fino a quella cifra si hanno libertà notevoli in materia fiscale... il solito collega ben informato, d'esperienza sicuramente....

Ci sono molti colleghi che chiamano per acquistare PER SE anche da me dicendo "collaboriamo?" :D ma come si può dire collaborazione se tu CERCHI un immobile per te e io te lo trovo? :D

Insomma, se proprio non devo farti pagare decido io, in nome dello spirito di corpo... :D

Significativo e molto bello notare quanto gli Ai rispettino il lavoro degli AI stessi, significativo anche perchè poi gli AI si lamentano della scarsa considerazione del loro lavoro... infatti danno l'esempio. :D
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Io gli risponderei, sempre via mail, una bella letterina con la quale gli dici che la collaborazione si richiede apertamente e non facendo finta di essere un privato, dopodichè se voglio collaborare dividendo la mediazione, lo decido io...

Silvana

Aggiunto dopo 4 minuti :

Codice:
Ci sono molti colleghi che chiamano per acquistare PER SE anche da me dicendo "collaboriamo?"  :grin: ma come si può dire collaborazione se tu CERCHI un immobile per te e io te lo trovo? :grin:[/CODE

@ Oris

]Beh, l'interpretazione può essere quella che l'acquirente o l'affittuario ce l'hai già pronto...Che differenza fa ??[I]

Silvana
[/I]
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
l'ennesima sentenza che conferma quello che tutti Noi agenti immobiliari sappiamo :ok:

Seocndo me,
se il professionista, geometra, avesse fatto richiesta per consulenza e assistenza nella compravendita, avrebbe riscosso :affermazione:
Mi meraviglio come l'avvocato del geometra abbia fatto causa per richiesta mediazione, ma. :affermazione:

Scusa ma hai detto una inesattezza !
Non poteva il GEOMETRA aver essercitato l'attivita' tipica cel mediarore e poi dire che era una consulenza, sarebbe stato troppo facile !
I Giudici saranno lunghi, ma non sono STUPIDI :stretta_di_mano:
Per affermare che era una consulenza il geometra doveva aver ricevuto dal cliente specifico incarico professionale :disappunto:
 

enrikon

Membro Senior
... Significativo e molto bello notare quanto gli Ai rispettino il lavoro degli AI stessi, significativo anche perchè poi gli AI si lamentano della scarsa considerazione del loro lavoro... infatti danno l'esempio. :D
:ok: E' una cosa che ho sempre notato anch'io. Siamo i primi a disprezzarci fra di noi. Come si può pretendere che ci apprezzino gli altri?
 

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