Cari coleghi,
grazie per le risposte, a me purtroppo serviva proprio la sentenza, per motivi di un giudizio che vede coinvolto un mio cliente-amico con un collega di Milano. Vengo ai fatti:
Il collega ha fatto sottoscrivere una proposta d'acquisto dal mio amico, ed indirizzata alla proprietà -persona fisica- dell'immobile, ed a sorpresa accettata dalla vera proprietà - persona giuridica- con assegno incassato dalla persona fisica.
Non solo contestualmente alla sottoscrizione della proposta, il collega si è fatto fare assegni post-datati relativi alla sue provvigioni, che ha puntualmente incassato alla firma dell'accettazione.
Benchè immediatamente contestato al collega di aver sottaciuto, che il bene fosse di proprietà di una società- s.a.s.-, peraltro nel frattempo fallita, e dell'incongruità dei soggetti a cui era rivolta l'offerta e di chi effettivamente fosse il proprietario,lui si è incassato l'assegno delle mediazioni adducendo che non era differente il soggetto, in quanto la persona fisica agiva nelle funzione del legale rappresentante della società.
Ebbene, in sede di giudizio, la cosa folle è che il giudice di primo grado, non solo ha ritenuto inadempiente il mio amico, per non aver ottemperato alla stipula del preliminare, ma ha ritenuto corretto l'incasso delle provvigioni in quanto nell'accettazione della proposta,non rilevava differenze tra la persona fisica e quella giuridica.
A mio avviso, siamo nella follia giuridica, se non esistessero differenze tra la persona fisica e quella giuridica, allora Tanzi con Parmalat, e Cragnotti con Cirio, non avrebbero commesso nessun reato.|||
Olttretutto la proposta non era proposta-preliminare di vendita, ma semplice proposta con obbligo delle parti alla stipula del preliminare.
Pertanto la richiesta della sentenza di Cassazione, nella quale si affermava che nella proposta d'acquisto non si concretizzano effetti obbligatori tra le parti, e tanto meno il diritto alla provvigione, se nella stessa è previsto che le parti debbano in un secondo momento riprodurre le loro volontà in un contratto preliminare con effetti obbligatori, mi era utile per poter supportare il mio amico in sede di appello, e cercare di farsi restituire il maltolto dal collega.
Nel frattempo la persona che ha incassato l'assegno, è sparita e la società è fallita, e l'immobile è sotto sequestro da parte del Tribunale Fallimentare.
E pensare che io ho perso una causa, nei confronti di un'acquirente che di propria volontà mi impediva di comunicargli l'avvenuta accettazione della proposta d'acquisto,-prevista a mezzo fax o consegna di copia della proposta accettata- costringendomi all'invio del telegramma nel giorno di validità della proposta, ed avendo eccepito che la comunicazione è pervenuta a sua conoscenza la mattina successiva alla scadenza della proposta, e per il principio che la comunicazione della proposta è un atto ricettizio, ho perso il giudizio.
Premetto che la cliente, era il legale di un noto Ente Pubblico, ed il marito un magistrato, ed a nulla è valsa la mia richiesta di verificare i tabulati telefonici, per verificare i numerosi contatti intercorsi per dare comunicazione dell'avvenuta accettazione.
Siamo veramente nel paese delle follie, e pensate cosa avverrà con l'abolizione del ruolo !!!!!
Stefano Nobili