L’Agenzia delle Entrate – con riferimento al conduttore - ha sempre negato l’opzione per il nuovo regime fiscale a società e imprese commerciali. L’Agenzia – nella circolare n°26/E del 2011 - faceva riferimento al co. 6 dell’art. 3 del D.Lgs 23/2011 che escludeva espressamente dalla cedolare “le locazioni di unità immobiliari abitative effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti o professioni”.
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia rovina i piani dell’Agenzia (la sentenza n°470/03/2014, depositata due giorni fa, e ripresa dal Sole24Ore, riguardava un contratto ad uso foresteria): il ragionamento dei giudici emiliani si fonda sulla tesi che il limite di cui alla norma citata non si estende al conduttore, ma fa riferimento al solo locatore, che è il soggetto attivo dell’esercizio dell’opzione e perché sia applicabile la tassa piatta bastano solo due requisiti: che il locatore sia una persona fisica e che l’immobile (abitativo) sia destinato a tale uso, spalancando, di fatto, le porte all’inquilino che non è persona fisica.
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia rovina i piani dell’Agenzia (la sentenza n°470/03/2014, depositata due giorni fa, e ripresa dal Sole24Ore, riguardava un contratto ad uso foresteria): il ragionamento dei giudici emiliani si fonda sulla tesi che il limite di cui alla norma citata non si estende al conduttore, ma fa riferimento al solo locatore, che è il soggetto attivo dell’esercizio dell’opzione e perché sia applicabile la tassa piatta bastano solo due requisiti: che il locatore sia una persona fisica e che l’immobile (abitativo) sia destinato a tale uso, spalancando, di fatto, le porte all’inquilino che non è persona fisica.