L’Agenzia delle Entrate risponde alla CTP di Reggio Emilia, ignorando la sua pronuncia del novembre scorso (n°470/03/2014) e riaffermando, con la risposta pubblicata ieri nelle FAQ (seleziona: CONTATTA L’AGENZIA / FAQ / CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA), che “sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”.
Il ragionamento dell’’Agenzia delle Entrate, nella circolare n°26/E/2011, si fonda sulla tesi che il limite posto dal co. 6 dell’art. 3 del D.Lgs. n°23/2011 (“Le disposizioni di cui ai commi (da 1 a 5) del presente articolo non si applicano alle locaszioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti o professioni”) si riferisca (anche) al conduttore. Ma ciò non trova riscontro nella disposizione di legge, che, quando parla di locazioni “effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti o professioni” fa evidentemente riferimento al soggetto che, per l’appunto, effettua l’attività in questione, vale a dire il locatore (chi altro?), e che (guarda caso!) è il soggetto attivo dell’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, non a quello nei cui confronti tale attività viene effettuata, vale a dire il conduttore.
Si riuscirà mai un giorno a venirne a capo? Ricordo che le circolari dell’Agenzia delle Entrate in materia tributaria non vincolano né i contribuenti né i giudici, e non possono mai costituire fonte di diritti ed obblighi, né di integrazione delle leggi vigenti, essendo tutt’al più espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell’attività dell’Amministrazione finanziaria.