Ornumi

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Ahimè penso di non avere tutto questo tempo posso rimandare di un paio di giorni la firma ma se non voglio ritrovarmi sotto i ponti dovrò firmare..quello che vorrei sapere è se una volta firmato il contratto posso, trascorsi due anni, darle il preavviso di 6 mesi e cercare qualcos'altro senza incappare in casini legali o senza che lei si tenga la caparra.
Grazie ragazzi per la partecipazione
Purtroppo ho fatto una homerata e devo subire le conseguenze cercando di non uscire con troppe ferite!!
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ahimè penso di non avere tutto questo tempo posso rimandare di un paio di giorni la firma ma se non voglio ritrovarmi sotto i ponti dovrò firmare..quello che vorrei sapere è se una volta firmato il contratto posso, trascorsi due anni, darle il preavviso di 6 mesi e cercare qualcos'altro senza incappare in casini legali o senza che lei si tenga la caparra.
Grazie ragazzi per la partecipazione
Purtroppo ho fatto una homerata e devo subire le conseguenze cercando di non uscire con troppe ferite!!
il tuo vecchio appartamento sta per essere riaffittato?
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
se una volta firmato il contratto posso, trascorsi due anni, darle il preavviso di 6 mesi e cercare qualcos'altro senza incappare in casini legali o senza che lei si tenga la caparra.

Dipende cosa c'è scritto sul contratto, ti è concesso il recesso convenzionale? O solo quello, previsto dalla legge ed ineludibile, per gravi motivi?
Se la padrona di casa si dovesse mettere a cavillare e semplicemente non ti ridesse il deposito cauzionale (e no, non potrebbe trattenere il deposito cauzionale se non con il tuo accordo o avendo iniziato un azione giudiziale)? Gli fai causa?

Questo intendevo quando dicevo che con una persona così c'è da stare accorti.
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Dipende cosa c'è scritto sul contratto, ti è concesso il recesso convenzionale? O solo quello, previsto dalla legge ed ineludibile, per gravi motivi?
Se la padrona di casa si dovesse mettere a cavillare e semplicemente non ti ridesse il deposito cauzionale (e no, non potrebbe trattenere il deposito cauzionale se non con il tuo accordo o avendo iniziato un azione giudiziale)? Gli fai causa?

Questo intendevo quando dicevo che con una persona così c'è da stare accorti.
il contratto redatto dall'avvocato fa pensare male
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
A giorni dovrò firmare un contratto di locazione di 4 anni (tacitamente rinnovato) la padrona di casa ha optato per la cedolare secca e nonostante questo nel contratto c'è scritto a chiare lettere che dal terzo anno mi aumenterà l'affitto di 50 eu fino ad arrivare all'eventuale quinto anno a 150 eu in più..sono confusa ma la cedolare secca non significa rinunciare a qualsiasi aumento di canone nonchè adeguamento istat?

Ora che faccio se non firmo mi ritrovo in mezzo alla strada ma se firmo dovrò subire questo aumento? Potrò dare disdetta del contratto dopo solo due anni senza incappare in beghe legali? Se firmo il contratto nel quale ripeto chiaramente c'è scritto di questo aumento spalmato in 5 anni, sono comunque tenuta legalmente a pagarle i soldi in più o posso rifiutarmi arrivata al terzo anno?


Parto dalla clausola “sotto indagine”. Stante l’autonomia delle parti contraenti nella determinazione convenzionale del canone per le locazioni di cui al co. 1 dell’art. 2 della legge n°431/1998 (contratti 4+4), eventuali clausole risultanti dal contratto che prevedano una predeterminazione a monte della misura finale del canone, cui si perviene attraverso successivi aumenti frazionati (ad es. canone complessivo quadriennale pari a € 21.000,00 e un canone annuo iniziale più basso crescente di € 600,00 a partire dal 3° e 4° anno: 1° e 2° anno = € 4.800,00; 3° anno = € 5.400,00; 4° anno = € 6.000,00) – in funzione, però, di ben individuate circostanze legate ad una giustificata riduzione del canone per il periodo iniziale che evidenzino un vantaggio e non uno svantaggio per il conduttore (ad es. opere di ristrutturazione di cui si fa carico l’inquilino e se ne debba in qualche modo compensarne l’impegno economico sostenuto: la valutazione sulla validità della clausola deve tenere conto di questi elementi di fatto) – non violano l’art. 13 della legge medesima e sono pienamente valide (l’aumento concordato del canone può essere fisso a partire da una certa data oppure può essere scaglionato).

Ora, questa clausola può operare nel regime della cedolare secca? La legge sulla cedolare secca (art. 3, co. 11 del D.Lgs. n°23/2011), quando sospende la “facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dell’ISTAT” si riferisce ad ogni tipo di aggiornamento, purchè calcolato sulla base di indici (compreso lo specifico indice ISTAT utilizzato nella legge dell’equo canone del 1978). L’aggiornamento del canone - collegata alla perdita del potere di acquisto della moneta – è, però, cosa diversa rispetto alla variazione del canone prevista contrattualmente.

Per tale motivo, attenta dottrina (mancano ancora pronunce giurisprudenziali al riguardo) ritiene che, anche applicando il regime della cedolare secca, il locatore possa, comunque, concordare con il conduttore il pagamento di un canone maggiore qualora detta ipotesi sia stata contrattualmente prevista al verificarsi di precisi eventi diversi dalla svalutazione monetaria, con specifica indicazione dei motivi giustificativi di tale scelta.

In caso contrario, il legislatore avrebbe escluso detta possibilità, così come ha fatto per l’aggiornamento: infatti, l’aggiornamento, anche contrattualmente previsto, è stato escluso dalla legge, mentre l’aumento del canone o la sua diminuzione (valgono le stesse considerazioni dell’aumento) no. Il legislatore, quando ha voluto vietare qualcosa, lo ha espressamente detto: oltre all’aggiornamento, si pensi all’impossibilità di derogare la disciplina della comunicazione preventiva da inviare al conduttore (corollario fondamentale nell’impianto dell’imposta sostitutiva).

Ma veniamo ad esaminare il caso di specie. Solo le clausole espressamente indicate nel contratto possono essere fatte valere (salvo disposizioni contrarie alla legge), per cui, meglio trovare subito un’equa intesa, ovverossia una transazione che preveda reciproche concessioni tra te e il locatore: se accetti le sue richieste economiche, ruotanti attorno ad un canone differenziato in aumento, metti sul piatto della bilancia (su questo punto non cedere) l’inserimento nello statuto locativo di una clausola che ti consenta l’agevole via di fuga indicata da ab.qualcosa, vale a dire la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento indipendentemente dalla sopravvenienza di gravi motivi (art. 4, legge n°392/1978): ciò ti consentirà, mediante preavviso ritualmente da comunicarsi al locatore, di abbreviare la durata del rapporto.
 

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