er4clito

Membro Attivo
Agente Immobiliare
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9ebd14804b7eca9c928fbbf063061b90/Cir20e+del+04+06+12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9ebd14804b7eca9c928fbbf063061b90

Data questa circolare, in particolare il punto 9.
Quando si fa un nuovo contratto di locazione, la raccomandata è da mandare, o si può indicare nel contratto l'adesione alla cedolare secca?
Dati i problemi a volte legati alla raccomandata (Sui tempi di invio, e molteplici risposte che ho avuto in giro!), indicare l'adesione alla cedolare direttamente nel contratto risolve molti problemi!

Coi che ne dite? Ci sono interpretazioni certe?

Se non si può indicare l'adesione nel contratto, entro quando va mandata la raccomandata??
- prima della registrazione?
- prima della firma?
- prima della decorrenza?

Esempio: contratto che va dal 1/11/2012. Firmato in data 10/11/2012, e registrato il 13/11/2012.

Entro che data va mandata l'eventuale raccomandata??
Baci e abbracci!
 
S

SGTorino

Ospite
Sì, è possibile inserire in contratto la comunicazione dell'adesione da parte del proprietario e tale clausola assolve all'obbligo della comunicazione tramite raccomandata (non è valida invece la raccomandata a mani)
Se leggi questo articolo, in calce puoi trovare anche una clausola molto usata dai colleghi oltre a tutta la normativa sull'argomento (in particolare la circolare 26/E).
La raccomandata va in ogni caso mandata prima della registrazione, in quanto il conduttore è tenuto a sapere prima che non andrà a pagare l'imposta di registro ed i bolli.
 
S

SGTorino

Ospite
Una clausola usata in contratto potrebbe essere:
"Il locatore comunica al conduttore che è sua intenzione aderire fin d’ora all’opzione del regime fiscale della cedolare secca che comporta, tra gli altri vantaggi a beneficio del conduttore, anche la non rivalutazione del canone di locazione fintantoché è operante la predetta opzione fiscale.
Tuttavia, è facoltà del locatore rinunciare, nel corso della vigenza del contratto, all’opzione del regime fiscale della cedolare secca. In tal caso il locatore comunicherà tempestivamente tale volontà mediante invio di raccomandata al domicilio del conduttore. In conseguenza di tale scelta, il canone di cui sopra potrà essere aggiornato, a semplice richiesta del locatore, in misura pari al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nei dodici mesi precedenti ed avrà come base di calcolo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo dell’ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Qualora, nel periodo di vigenza del contratto, il locatore rinunciasse all’opzione fiscale del regime della “cedolare secca”, le parti concordano fin d’ora che le spese di registro della presente scrittura privata e dei rinnovi sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali mentre le spese di bollo e di quietanza sono a carico del conduttore; ai fini dell’imposta di registro si provvederà al pagamento annuale".
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il locatore dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 denominata “cedolare secca”, riservandosi, tuttavia, la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a
quella in corso, da esercitarsi a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza
dell'annualità contrattuale. L’opzione in oggetto comporta, per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell’obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al suddetto contratto, comprese quelle dovute
sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Non verrà inoltre applicata
negli anni di decorrenza del contratto alcuna maggiorazione del canone, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT. Se in futuro il locatore decidesse di revocare l’applicazione di tale regime fiscale, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro nella misura del 2% (di cui metà a carico del locatore e metà a carico del conduttore), e verrà applicato l’aumento del canone in base all’indice ISTAT nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi rispetto al mese precedente quello di decorrenza del presente contratto. In caso di recesso da parte del conduttore, la relativa imposta di registro sarà a carico dello stesso.
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
qualche mese fa ho fatto controllare, su richiesta del locatore, la bozza di un contratto . Il testo era più o meno come quelli che avete postato, ma ha gassato tutto il paragrafo relativo alla cedolare, perché, a suo dire, essendo un'opzione fiscale, deve essere espressa solo con raccomandata a/r e non citata nel contratto. In poche parole, il testo del contratto deve rimanere quello solito da 431/98 e niente altro.
 
S

SGTorino

Ospite
Grazie elisabettam, verificherò. Un interpello nostro all'Agenzia delle Entrate aveva però dato parere positivo. Solita storia: siamo in Italia....
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Grazie elisabettam, verificherò. Un interpello nostro all'Agenzia delle Entrate aveva però dato parere positivo. Solita storia: siamo in Italia....
Non capisco i due ultimi interventi, compreso quello di elisabetta.

La circolare 20/E del 4/6/12 conferma la validità della precisazione sulla opzione scelta, direttamente da contratto senza bisogno di raccomandata; è espressamente contemplata ed ammessa al cap. 9 pag. 15 della circolare AdE citata.

Non so chi altri possa a suo dire affermare cosa diversa dal direttore dell'ag. entrate.
 

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