Questo lo sostieni tu, e non avresti nemmeno torto ad interpretare la disposizione di legge in tal modo.
ma resta il fatto che ogni ufficio può tranquillamente ignorare le due o tre sentenze di commissione provinciale esistenti. Ne vale la pena? Se hai l'avvocato in casa... forse. Altrimenti meglio lasciar perdere... proprio per non finire nei casini.
Fino a che non viene fatto un chiarimento legislativo o interviene una sentenza della suprema magistratura tributaria, le tue sono solo delle ipotesi ed opinioni.
Ti ringrazio per la fiducia, allo stesso tempo preciso che non lo sostengo io tanto per fare il saputo od il reazionario e/o vado a campare opinioni: è scritto nel codice civile (preleggi art. 12 - interpretazioni della legge). Mi spiego:
al
comma 1 dell'art 3 del DL 23/03/11 è precisato chi può optare per la cedolare secca, ossia
..."il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo' optare per il seguente regime."...
al
comma 6 dell'art 3 del DL 23/03/11 è precisato quando il proprietario/usufruttuario/etc etc NON può optare per la cedolare secca
..."Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unita' immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di arti e professioni."...
Non c'è da interpretare nulla ne si fa menzione al conduttore. Al più si può riassumere con "se il proprietario/titolare di diritto reale di godimento loca unità immobiliari abitative ad uso abitativo nell'esercizio di un'attività d'impresa o arti o professioni non può optare per la cedolare secca."
Piuttosto vorrei capire se chi ha stilato la circolare n. 26/E dell’1 Giugno 2011, era reduce da un drogaparty o se semplicemente fosse analfabeta: io ho solo un diploma di scuola superiore, ma so leggere in italiano (
qui il link dell'art 12 delle preleggi):
Art. 12 preleggi - Interpretazione della legge
P.s.: Vale sempre la pena battersi per far rispettare i propri diritti.