[...]i tributi speciali erano richiesti con la registrazione ordinaria, dove solitamente il locatore chiedeva per se una copia bollata registrata: la Agenzia ha chiarito che con la cedolare secca, non essendo dovuto il deposito fisico della copia cartacea del contratto, che verrà conservato a cura del locatore e conduttoe, ma solo il mod. 69, non sono dovuti tributi speciali, a meno che in sede di registrazione il richiedente richieda espressamente una copia asseverata del contratto oltre alla normale ricevuta di consegna del modulo.
Anch'io l'avevo capita in questo modo
. Poi è capitata una cosa che mi ha fatta andare in tilt. E' successo a settembre, quando ho dovuto registrare un paio di contratti di locazione nel Ducato di Modena e Reggio Emilia, consegnando in Agenzia, unitamente al modello 69, due copie di contratto in cedolare - come è usanza da queste parti - una copia (l'originale) se la trattengono loro per ricordo, l'altra, benevolmente, te la restituiscono con il timbro dell'ufficio e il numero di registrazione in calce, senza che mi venissero richiesti i famosi tributi speciali. "
Siamo alle solite, Penny. Non hai capito una cippa!" - mi son detta - scivolando nel gelido abisso della più cupa incertezza (erariale)...
ma, dopo lunghi arrovellamenti, a base di Lambrusco e bolliti (accidenti a Befera e ai suoi dannati tributi!
), flashata sulla via...della cedolare,
ho visto la luce, come direbbe Jake dei Blues Brothers
Lazzi a parte, mi si segua per un attimo, per favore
. Caio Attilio, nel suo famoso editto del 1° giugno 2011, ricorda che la corresponsione di tale tributo è prevista per il "
rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti - prestate bene attenzione a queste ultime parole -
depositati negli uffici...", intendendo, con ciò, riferirsi - se la traduzione dal beferese antico all'italiano è corretta
- non solo alle copie gia protocollate e depositate negli archivi dell'Ade, ma anche a quelle copie che (facoltativamente) si portano in registrazione.
Succede, però, che il clemente e misericordioso direttore dell'Agenzia delle Entrate, nella sua infinità bontà, in questo Ducato decentrato (non mi si chieda la ragione: ci sono cose nella vita che non devono essere svelate), ti abbuona la prima copia in restituzione, ma assoggetta a tributo solo le ulteriore copie - a partire dalla seconda - che malauguratamente il malcapitato contribuente dovesse richiedere (perciò, o' popolo padano che abiti in codeste valli - ricorda - se non vuoi pagare l'obolo - di portate in registrazione solo due copie del contratto (le altre copie, che eventualmente ti dovessero servire, le otterrai fotocopiando la copia che ti verrà restituita).
In conclusione, i tributi speciali - che si pagano attraverso il codice tributo 964T - sono dovuti esclusivamente per il rilascio di copie, certificazioni o attestazioni già registrate o da da portarsi in registrazione "
rese dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente, anche relativamente ai contratti di locazione per i quali sia stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare, posto che tali tributi non sono stati interessati dalle disposizioni introdotte dall'art. 3 del D.Lgs. n°23/2011", ma non mi sorprenderei affatto che negli uffici delle Entrate degli stati italici, le cose vadano diversamente (alla faccia dell'unità d'Italia).