Bastimento

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ma non mi sorprenderei affatto che negli uffici delle Entrate degli stati italici, le cose vadano diversamente (alla faccia dell'unità d'Italia).

Questo potrebbe magari anche succedere: ma non addebitare a Caio Attilio la colpa. La circolare 26 sul punto è sufficientemente chiara, (vedi post #7): e non è per bontà del Dr. Befera, ma di una sentenza ... che ha costretto la AdE a ravvedersi.
 

Pennylove

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Questo potrebbe magari anche succedere: ma non addebitare a Caio Attilio la colpa. La circolare 26 sul punto è sufficientemente chiara, (vedi post #7): e non è per bontà del Dr. Befera, ma di una sentenza ... che ha costretto la AdE a ravvedersi.


Una circolare interna all'Ade, inaccessibile a noi comuni mortali, ha chiarito che il tributo scatta a partire dalla seconda copia data in restituzione al contribuente. Mi limito a darne notizia, senza esprimere giudizi di merito al riguardo, se non con un emoticon=faccina :disappunto:.
 

Bastimento

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Una circolare interna all'Ade, inaccessibile a noi comuni mortali, ha chiarito che il tributo scatta a partire dalla seconda copia data in restituzione al contribuente.

Per la verità a me pare che la stessa circ. 26 dica appunto la stessa cosa, ed è disponibile sul sito AdE.

Ti riporto comunque il punto interessato.

4.2 Tributi Speciali
In ordine all’applicabilità dei tributi speciali di cui al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954,
n. 869, in casi di registrazione dei contratti di locazione e di esercizio
dell’opzione per il regime della cedolare secca, si precisa che nel Titolo II della
tabella A, annessa allo stesso decreto-legge n. 533 del 1954, al punto II è prevista
la corresponsione dei tributi speciali per “il rilascio dei certificati e attestazioni
di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati
negli uffici …”. 19
Pertanto, il rilascio di “certificati e attestazioni di qualsiasi specie”
menzionati nella riportata norma realizza il presupposto per l’applicazione dei
tributi speciali. Tale attività si sostanzia nel rilascio di documenti che attestano e
certificano atti o fatti che sono a conoscenza della pubblica amministrazione e
che possono essere desunti dalla consultazione di atti in possesso della
medesima.
A parere della scrivente, il presupposto per l’applicazione dei tributi
speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione
apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione.
L’annotazione sull’atto degli estremi e della data di registrazione prevista
dall’articolo 16 del TUR, costituisce, infatti, una modalità di “Esecuzione della
Registrazione” stessa che si incardina nel procedimento di registrazione degli
atti. Tale procedura non può qualificarsi, a parere della scrivente, né come
certificazione, né come attestazione da parte dell’ufficio.
Conseguentemente, si precisa che per la registrazione dei contratti di
locazione, sia in caso di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca
sia nel caso in cui tale opzione non venga esercitata, non sono dovuti i tributi
speciali di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto-legge n.
533 del 1954, per carenza del presupposto impositivo.
Peraltro, occorre altresì considerare che la richiesta di registrazione del
contratto è presentata dal contribuente in adempimento di un obbligo di legge;
non si ritiene, quindi, che l’attività svolta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate
per l’espletamento di detta formalità possa essere inquadrata nell’ambito dei
servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge n. 533 del 1954.
Si precisa che non risulta integrato il presupposto per l’applicazione dei
tributi speciali in esame anche nel caso in cui la registrazione del contratto di
locazione venga effettuata tramite il modello Siria.
Restano, in ogni caso, dovuti i tributi speciali per il rilascio di copie,
estratti, certificazioni o attestazioni resi dall’Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente. La corresponsione dei tributi speciali resta dovuta 20
anche nei casi in cui venga rilasciata una copia o una certificazione di contratti di
locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per il regime della cedolare
secca. Tali tributi non sono stati, infatti interessati, dalle disposizioni introdotte
con l’articolo 3 del decreto legislativo
 

Pennylove

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Privato Cittadino
Guarda, Basty, non lo so. Effettivamente, potresti avere ragione anche tu... Nella premessa della circolare secca sugli affitti, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, a scanso di equivoci, scrive: "Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine all'applicazione del nuovo regime di tassazione sostitutivo." Non oso immaginare che cosa avrebbe partorito se non avesse voluto chiarire...Qui ci vuole Champollion, il decifratore della stele di Rosetta...Peccato che sia morto qualche anno fa. :) O forse uno psichiatra, ma di quelli bravi, eh...perchè qui, tra un po', finiremo tutti a dare delle testate in una stanzetta imbottita...:^^:

Provo a sintetizzare. Si fa per dire... :sorrisone: A realizzare il presupposto per l'applicazione del tributo è il rilascio di certificazioni, attestazioni ecc.Tale presupposto, però, non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall'ufficio in calce dell'atto portato in registrazione, perchè tale procedura non può qualificarsi - sostiene Befera - né come certificazione, né come attestazione da parte dell'ufficio, ma va inquadrate come formale esecuzione della registrazione stessa dell'atto, in quanto la richiesta di registrazione del contratto è presentata dal contribuente in adempimento ad un obbligo di legge.

Ora, se questo è vero, applicando alla lettera questo assunto, ne deriva che:

a) La prima copia portata in registrazione (da restituirsi al contribuente), riportando data e numero di registrazione in calce, non è soggetta a tributo.

b) Le eventuali altre copie portate in registrazione, oltre la prima, per essere soggette a tributo, non devono riportare nè data né numero di registrazione.

Sono propria curiosa di vedere, la prossima volta che porterò in registrazione tre copie di un contratto, come andrà a finire...;)
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
b) Le eventuali altre copie portate in registrazione, oltre la prima, per essere soggette a tributo, non devono riportare nè data né numero di registrazione

.. uuhm... No, non mi sembra corretto.

1) La semplice annotazione del numero di registrazione e data sulla copia cartacea, (la prima), costituisce il riscontro dell'avvenuta registrazione, e come tale NON DEVE essere soggetta a tributo speciale.

2) Le eventuali altre copie portate in registrazione, oltre la prima, per NON essere soggette a tributo, non devono riportare nè data né numero di registrazione, nè timbri dell'agenzia ... cioè non sono copie registrate .... e quindi tanto vale non portarle, a meno che l'AdE voglia trattenersi una copia, cosa non prevista dal direttore Befera; se la trattengono, cosa contestabile, non devono far pagare tributi ulteriori.

3) Le eventuali altre copie portate in registrazione, oltre la prima, per essere anch'esse REGISTRATE, sono soggette a tributo, e riporteranno data e numero di registrazione.

p.s.: tu mi sai dire dove è finito il comando per allegare un file, esempio un pdf?
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
E' quel simboletto quadrato con i puntini neri negli angoli. Se ci vai sopra col mouse compare la scritta immagine
ScreenHunter_01 Dec. 24 12.47.jpg
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ancora grazie: lo stavo individuando, ma vedo che quell'icona prevede solo file grafici (jpeg, gif, ecc).

Vedo invece che nel riquadro dei permessi di scrittura risulta attivato solo il tag=IMG. Forse dipende da quello.

Come si fa a sostituirlo con attach ?
 

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