Guarda, Basty, non lo so. Effettivamente, potresti avere ragione anche tu... Nella premessa della circolare secca sugli affitti, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, a scanso di equivoci, scrive: "
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine all'applicazione del nuovo regime di tassazione sostitutivo." Non oso immaginare che cosa avrebbe partorito se non avesse voluto chiarire...Qui ci vuole Champollion, il decifratore della stele di Rosetta...Peccato che sia morto qualche anno fa.
O forse uno psichiatra, ma di quelli bravi, eh...perchè qui, tra un po', finiremo tutti a dare delle testate in una stanzetta imbottita...
Provo a sintetizzare. Si fa per dire...
A realizzare il presupposto per l'applicazione del tributo è il rilascio di certificazioni, attestazioni ecc.Tale presupposto, però, non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall'ufficio in calce dell'atto portato in registrazione, perchè tale procedura non può qualificarsi - sostiene Befera - né come certificazione, né come attestazione da parte dell'ufficio, ma va inquadrate come formale esecuzione della registrazione stessa dell'atto, in quanto la richiesta di registrazione del contratto è presentata dal contribuente in adempimento ad un obbligo di legge.
Ora, se questo è vero, applicando alla lettera questo assunto, ne deriva che:
a) La prima copia portata in registrazione (da restituirsi al contribuente), riportando data e numero di registrazione in calce, non è soggetta a tributo.
b) Le eventuali altre copie portate in registrazione, oltre la prima, per essere soggette a tributo, non devono riportare nè data né numero di registrazione.
Sono propria curiosa di vedere, la prossima volta che porterò in registrazione tre copie di un contratto, come andrà a finire...