Bagudi

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Concordo!

È proprio questo il punto. Auspicavo un approfondimento in tal senso in merito cioè alle normative che rendono chiaramente possibili interventi amministrativi "sananti" ed a tappeto su tutto il territorio nazionale.
Ci siamo limitati a dire che c'è chi se la suona e chi se la canta. Arriveremo così facendo ad uno stallo totale. Vedi caso di @Bastimento (ad.esempio per rimanere nella discussione)
Ma se diciamo da anni che bisognerebbe fare una sanatoria tombale sulle vecchie costruzioni (ovviamente NON quelle abusive) e procedere !
 

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ma se diciamo da anni che bisognerebbe fare una sanatoria tombale sulle vecchie costruzioni (ovviamente NON quelle abusive) e procedere !
Bene, ma siccome abbiamo capito che non c'è e non esiste un corretto inquadramento normativo, perché ci ostiniamo a spulciare la roba vecchia, d'impianto, come ad.es. il caso di @Bastimento? Su quali certezze si basano i certificatori illuminati che rilasciano la rre? Oppure non ci sono certezze ma fanno quello che suggeriscono loro di fare i vari funzionari in comune? E questo è uno stato di diritto?

Ripongo la domanda:
L'attuale T.U. sana anche gli interventi realizzati abusivamente prima della sua entrata in vigore? (Realizzato in difformità prima del T.U. significa abusivo - dopo T.U. "sanabile" se con Doppia conformità)
 
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Bastimento

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siccome abbiamo capito che non c'è e non esiste un corretto inquadramento normativo, perché ci ostiniamo a spulciare la roba vecchia, d'impianto, come ad.es. il caso di @Bastimento?
Non sono un esperto di TU sull'edilizia, ma essendo veccchietto, con casi piuttosto singolari, penso di aver acquisito una certa esperienza e poterti dire dove sbagli.

Il corretto inquadramento esisteva sia nel 1960 come oggi, magari diversi.
Il guaio è che negli anni 60-70 anche gli enti preposti facevano orecchi da mercante e non pretendevano il rigorooso rispetto e non controllavano.
Poi hanno scaricato la responsabilità sui tecnici esterni con SCIA, PdC ecc, per poi passare a più stringenti requisiti.

Oggi infatti ci si può attaccare ai requisiti di "allora" ed a quelli di "oggi": e nessun privato vorrebbe spulciare la roba vecchia. I
Il guaio sta nella normativa vigente, che esiste, e ignora il comportamento passato anche degli uffici preposti, e che oggi non sono chiamati a risponderne.
 

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Con tutto il rispetto @Bastimento, la discussione si basa sulla sostanza che la rre sia la panacea di tutti i mali e che debba essere applicata sempre e comunque, obbligatoriamente , stante le innumerevoli incertezze normative riguardanti il trattamento sulla "roba vecchia" come dice @Bagudi e sostengo anch'io.
Ritengo non sia corretto affermare ciò alla luce di tutto quanto è emerso.
Se viene una sanatoria tombale come dice @Bagudi, chiara, il discorso cambia radicalmente.
 

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
al tempo in vigore.
Questo non significa al tempo dei dinosauri; al tempo della realizzazione dell'opera purché conforme alla normativa vigente (cioè il T.U.) In sostanza, lo puoi sanare perché pur non avendomelo dichiarato ti sei accertato che l'opera è conforme alla normativa vigente (cioè a quella di oggi, in due momenti diversi, quando hai realizzato l'opera e quando ti autodenunci). La sanatoria del T.U. è un dispositivo eccezionale perché dal momento che presenti la Scia sei già certo di essere in regola, perché sai di aver realizzato l'opera in difformitá al progetto ma in regola con la normativa vigente. ( È chiaro che se presenti la sanatoria 10 anni dopo, qualche problemuccio potresti averlo). Un'opera realizzata 60 anni fa non potrà mai rientrare con la doppia conformità contenuta nel T.U. perché l'attuale T.U. è entrato in vigore il 30 giugno 2003. Quindi il perimetro di applicazione del T.U. è ben conformato.
@Bastimento sei d'accordo?
Poi cosa è successo?
Beh, si poteva fare prima, si può fare oggi!!
Ed ecco la situazione che abbiamo...
Ogni pratica ha una storia a sé, non in base alla legge ma in base a quello che dice il funzionario comunale di turno.
 
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Questo non significa al tempo dei dinosauri; al tempo della realizzazione dell'opera purché conforme alla normativa vigente (cioè il T.U.) In sostanza, lo puoi sanare perché pur non avendomelo dichiarato ti sei accertato che l'opera è conforme alla normativa vigente (cioè a quella di oggi, in due momenti diversi, quando hai realizzato l'opera e quando ti autodenunci). Un'opera realizzata 60 anni fa non potrà mai rientrare con la doppia conformità contenuta nel T.U. perché l'attuale T.U. è entrato in vigore il 30 giugno 2003. Quindi il perimetro di applicazione del T.U. è ben conformato.
@Bastimento sei d'accordo?
Poi cosa è successo?
Beh, si poteva fare prima, si può fare oggi!!
Ed ecco la situazione che abbiamo...
Ogni pratica ha una storia a sé, non in base alla legge ma in base a quello che dice il funzionario comunale di turno.
!) La citazione sembra diversa dal tuo post, non lo spiego ma fa lo stesso.
2) Finora mi risultava che se si dimostra la conformità di allora, o la sanabilità con oblazione rispetto a quanto assentito, si ottenga la regolarizzazione: presumo si tratti di diversa disposizione delle superfici ecc. Magari scoccia dover sottostare all'oblazione dei 500€ + 500€ di pratica più tecnico, ma se ne esce.
Purtroppo a livello condominiale non sempre tale prospettiva è condivisa. E questo è di nuovo un aspetto sul fronte privato.
 

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
se si dimostra la conformità di allora
Quell'allora si riferisce al momento della realizzazione dell'opera, eseguita in conformità alla normativa vigente ( vigente = che c'è oggi) e nell'ambito della quale, faccio domanda di sanatoria.
È chiaro? Il periodo è sempre ben delimitato nell'arco temporale di validità della normativa vigente, da quando fai l'opera a quando mi chiedi di sanarla. Ecco perché devi fare in fretta, e ad.es. se presenti la scagi dopo 30gg dall'ultimazione dei lavori vai in multa, perché tutto deve conformarsi alla normativa vigente! Il tenore letterario del T.U., una legge stupenda e chiara, non lascia spazio ad interpretazione diversa. E va letta dal primo articolo all'ultimo per capirne lo spirito.
Ecco il motivo perché, nel tuo caso, vi siete infognati. L'opera eseguita 60 anni fa non potrà mai essere stata eseguita conformemente alla normativa vigente nell'ambito della quale fate richiesta di sanatoria, perché 60 anni fa non c'era questa normativa, cioè quella vigente oggi! Che ne pensi, è chiaro?
 
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