Riassumendo (spero, a questa tarda ora della notte, di essere ancora abbastanza lucida)
La nuova certificazione unica 2015 (che trova la sua giustificazione nel mod. 730 precompilato, in quanto l’Agenzia delle Entrate, al fine di precompilare il mod. 730 richiede ai datori di lavoro i dati delle certificazioni dei redditi erogati) serve per accertare non solo i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (fino ad ora riportati nel vecchio modello CUD), ma anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: è la prima volta che quest’ultima tipologia di redditi viene certificata con un apposito modello (fino allo scorso anno, i dati normativamente previsti venivano indicati (in forma libera) da ciascun sostituto d’imposta.
Il nuovo modello presenta, infatti, una nuova sezione titolata CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI che accerta qualsiasi tipologia di reddito autonomo, di cui all’art. 53 del TUIR, ma anche i redditi diversi art. 67, co. 1 del TUIR (ad es. reddito autonomo occasionale) oppure le provvigioni inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, vendita a domicilio, di cui all’art. 19 D.Lgs n°114/1998.
Pertanto, se Monica (sostituto d’imposta) ha ricevuto fatture contenenti una ritenuta d’acconto da parte di Mario, dovrà consegnare la nuova certificazione unica a Mario (entro il 2 marzo 2015, il 28 febbraio cade di sabato) e inviarla, in modalità telematica, all’Agenzia delle Entrate (entro il 9 marzo, il 7 marzo cade di sabato: in caso di percettori con partita IVA, il sostituto può non rispettare la suddetta scadenza: vedi circolare n°6/E/2015, risposta 2.9). E’ possibile correggere una trasmissione già inviata, senza sanzioni, entro i 5 giorni successivi, vale a dire entro il 12 marzo 2015 (si prende come dato di partenza la scadenza ordinaria del 7 marzo, anche se cade di sabato: vedi circolare citata, risposta 2.8).
Il nuovo obbligo di invio telematico da parte del sostituto d’imposta non sostituisce la presentazione del mod. 770 (da inviare entro il 31 luglio 2015), necessaria per riscontrare la correttezza dei versamenti effettuati in corso d’anno.