Federic

Nuovo Iscritto
Professionista
no, scusami ma non è proprio così, l'art.36 della 392 del 78 dice anche che "nel caso di cessione il locatore se non ha liberato il cedente può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni.

é un principio inverso rispetto alla cessione del contratto in generale di cui agli artt. 1406 e ss e in particolare diverso dal disposto dell'art. 1408 cc. che dice.

Quindi se il nuovo conduttore non paga Ti puoi rivolgere al vecchio a meno che tu non lo abbia liberato (e questa liberatoria si paga....)

Un saluto e buone vacanze a tutti
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Se il locatore entra i trenta giorni non si oppone alla cessione, ha liberato il cedente ed accetta il nuovo conduttore.
Il locatore può opporsi solo per gravi motivi.
Il cedente, dopo trenta giorni, è liberato da qualsiasi pretesa del locatore.
E' la giurisprudenza che lo dice a seguito di svariate sentenze.
 

pistacicllabile

Membro Junior
Privato Cittadino
Mi trovo d'accordo con Federic. La giurisprudenza mi pare che gli dia ragione.
Con la sentenza, la n.10485 dell’1/06/2004, la Cassazione ha precisato che non solo “il conduttore cedente risponde solidalmente nei confronti del locatore ceduto delle obbligazioni scadute successivamente alla cessione, ma anche il conduttore cessionario risponde solidalmente verso il locatore ceduto delle obbligazioni non adempiute dal cedente. E ciò vale anche nell’ipotesi di cessioni intermedie, per cui tutti i conduttori cedenti e cessionari, sono solidalmente obbligati nei confronti del locatore ceduto per le obbligazioni discendenti dal contratto di locazione, oggetto di cessione”. Cioè, in pratica, il conduttore che subentra è tenuto a pagare anche i canoni arretrati del precedente conduttore.
Questo fenomeno è noto sotto il nome di “successione cumulativa” che indica chiaramente la permanenza dell’obbligo originario, quindi l’identità dell’obbligo, di cui rispondono il vecchio e il nuovo debitore.

Tale obbligo, va aggiunto, non riguarda solo l’obbligazione di pagamento del canone, ma che il risarcimento dei danni eventualmente cagionati all’immobile durante la locazione, risarcimento di cui, in base al principio di cui sopra, rispondono solidalmente tutti i conduttori succeduti nel contratto, sia vecchi che nuovi.
Tutto questo vale, ovviamente, solo se il locatore non ha liberato il conduttore cedente dalle obbligazioni contrattuali. Va infine precisato che tale liberazione non può avvenire oralmente ma richiede necessariamente un atto scritto.
Quindi, in caso di cessione del contratto, se il locatore non dice niente, il conduttore che ha ceduto (cedente) resta obbligato allo stesso modo di chi è subentrato(cessionario) nel contratto e viceversa.
 

Federic

Nuovo Iscritto
Professionista
Grazie Pistaciclabile,
in effetti incuriosito dall'argomento ho anche io approfondito la questione parlandone con diversi colleghi e giungendo alle Tue stesse conclusioni.
Un saluto.
Federico
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Il conduttore cedente non è liberato nei confronti del locatore salvo espressa dichiarazione di costui in merito alle obbligazioni contrattuali.
Cedente e cessionario saranno quindi obbligati solidalmente verso il locatore.
E' necessario fare attenzione nel dare risposte ai quesiti soprattutto qualora riguardino il diritto.
Avv. Luigi De Valeri;)
 

memole753

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il conduttore cedente non è liberato nei confronti del locatore salvo espressa dichiarazione di costui in merito alle obbligazioni contrattuali.
Cedente e cessionario saranno quindi obbligati solidalmente verso il locatore.
E' necessario fare attenzione nel dare risposte ai quesiti soprattutto qualora riguardino il diritto.
Avv. Luigi De Valeri;)
sono in questa situazione,non riesco a svincolarmi dalla solidarieta'...a breve il cessionario fallira' e non so cosa mi chiedera' il locatore....sono legata a vita o fino alla scadenza del contratto??
 

topcasa

Membro Storico
L'art. 36 della L. 392/78 recita che il proprietario ha 30 giorni di tempo dalla data di ricezione della raccomandata per opporsi alla cessione.
Quindi, se non c'è opposizione, il cedente è liberato.
Tacito assenso, se non si oppone, ma meglio mettere una clausola esplicita, che toglie di torno l'avvocato di turno
 

memole753

Membro Attivo
Privato Cittadino
non e' cosi.....!il locatore puo' opporsi alla cessione entro 30 gg se non si oppone il contratto viene ceduto e il cedente resta vincolato a vita...
 

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