Ivanaf

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Buongiorno,
può un’agenzia cedere il contratto di vendita esclusiva di un immobile ad altra agenzia senza informare cliente?
grazie in anticipo a chi mi risponde
 

francesca63

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Intendi dire che l’agenzia che ha l’incarico di vendita in esclusiva ha “ceduto” tale incarico ad altra agenzia ?
Se ti riferisci a questa ipotesi, non è possibile: il venditore può ben rifiutarsi di proseguire con la “nuova” agenzia , e forse avrebbe anche diritto ad una penale, se l’agenzia incaricata recede (cioè “molla” il cliente).
È invece normale e spesso previsto che l’agenzia titolare di incarico si avvalga della collaborazione di altri agenti, se lo ritiene utile: ma la responsabilità della gestione dell’affare resta in capo al titolare dell’incarico.
 

il_dalfo

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Si e no: è possibile (con dei se e dei ma :fiuu: ).

Serve perciò fare un distinguo:

Quando c'è un "mandato a titolo oneroso" siamo davanti ad un "contratto a prestazioni corrispettive" (questa è la natura giuridica del mandato) quindi vedi cosa dice in merito l'art. 1406 cc Art. 1406 codice civile - Nozione

Mentre se parliamo di "mediazione", che è normalmente l'oggetto principale dell'incarico di vendita, la cosa diventa un po' complessa perché non esistendo la definizione di mediazione (il legislatore forse era un po' affaticato) il tutto passa per tesi ed interpretazioni sicché si potrebbe configurare una di queste 3 ipotesi (quale natura giuridica):
- contratto unilaterale
- contratto a prestazioni corrispettive
- rapporto contrattuale di fatto (anche se nel caso dell'incarico scritto, questa ultima ipotesi mi sembrerebbe poco probabile).

Quindi si può complicare la questione ulteriormente in base a quello che l'incarico prevede (per assurdo, se venisse considerato a prestazioni corrispettive e le parti fossero d'accordo per la cessione ma il contratto non fosse di natura onerosa*, questo NON può essere ceduto).

*Facciamo finta che un incarico di questo tipo possa esistere.

Aggiunto dopo qualche minuto perché quasi dimenticavo la parte di "senza informare il cliente": si tenga presente anche la natura della cessione: se l'incarico è dato ad azienda (è possibile che si sia dato incarico all'agenzia quale ditta e non all'AI) e questa viene venduta, l'acquirente subentra nei contratti. art 2558 cc Art. 2558 codice civile - Successione nei contratti
 
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francesca63

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Sia il mandato (che non è del tutto equiparabile al concetto di “mandato” del nostro c.c., art. 1703) che l’incarico a vendere sono contratti basati sull’ “intuitu personae “.

E in ogni caso anche il mandato ex art. 1703 cc si estingue per la morte del mandante o del mandatario (art. 1722, punto 4) : anche se fosse nell’ambito di esercizio di un’impresa, comunque le parti hanno diritto di recesso.
Questo per rinforzare il concetto che se scelgo di incaricare la persona o la società x , non sono tenuto a proseguire con la persona o la società y.
 

Ivanaf

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Vi ringrazio tanto per le risposte. Noi abbiamo firmato il contratto di esclusiva con una filiale di un franchising rappresentato da un’agenzia la quale, a un mese prima della scadenza del contratto, ci ha portato una proposta d’acquisto che, abbiamo scoperto dopo aver firmato per accettazione, portava intestazione con il nome, la sede, amministratore e la PIva diversi. La spiegazione che ci hanno dato è che la AG.n.1 ha registrato la cessione dei contratti all’ag. N.2 in camera di commercio e che erano obbligati ad informare i clienti. Con AG. N2 non abbiamo nessun contratto, tranne la proposta d’acquisto, pero ci hanno messo in condizione di rischiare a pagare delle penali all’agenzia n.1 e delle proviggioni alla n.2.
 

francesca63

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Con AG. N2 non abbiamo nessun contratto, tranne la proposta d’acquisto, pero ci hanno messo in condizione di rischiare a pagare delle penali all’agenzia n.1 e delle proviggioni alla n.2.
Se hai ricevuto e accettato una proposta di acquisto, non vedo un grande problema: hai ottenuto il tuo obiettivo, e dovrai pagare solo agenzia 2 (come anche agenzia 1 sa, visto che hanno rapporti consolidati, e si sono accordati in tal senso).
Vendi, e non preoccuparti : il cliente te lo hanno trovato !!
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Sia il mandato (che non è del tutto equiparabile al concetto di “mandato” del nostro c.c., art. 1703) che l’incarico a vendere sono contratti basati sull’ “intuitu personae “.

E in ogni caso anche il mandato ex art. 1703 cc si estingue per la morte del mandante o del mandatario (art. 1722, punto 4) : anche se fosse nell’ambito di esercizio di un’impresa, comunque le parti hanno diritto di recesso.
Questo per rinforzare il concetto che se scelgo di incaricare la persona o la società x , non sono tenuto a proseguire con la persona o la società y.

Io non sono molto d'accordo su questo passaggio Francy.

Ipotizziamo che un un'agente, che prima rappresentava una sua agenzia o la società che la controllava, decida di chiuderla e andare a fare l'agente subordinato presso un altro gruppo.
Oppure che lo stesso agente o lo stesso gruppo, decida di fondersi con un altro, costituendo un nuovo soggetto giuridico;

Secondo te, "la dote"..

Ovvero gli incarichi, che sono presenti nel suo portfolio e che questo porta con sé, sia in un'azione di ridimensionamento che in un'altra di ingradimento, diventano nulli perché il nome di una società, di un insegna e il numero di partita IVA sono diversi..?

Quante volte capita;
Che il benzinaio rosso gestito dal gruppo italiano, da un giorno all'altro, diventa uno di quelli blu, gestito dagli arabi?

Oppure che il supermercato bianco dei francesi, la mattina dopo, è stato rimpiazzato da quell'altro giallo, gestito dal gruppo dei tedeschi?

Ipotizziamo che nei primi anni duemila avevi acceso n mutuo con il banco popolare di Novara.

Due anni dopo, questo prima si fonde con quello di Verona e altri, ricostituendosi col nome di banco popolare.
Poi nel volgere di altri due anni "sparisce".
Assorbiti tutti dal gruppo BPM che si compera tutta quella "galassia" con le sue "doti".

In un tale contesto, sono cambiati i nomi, le insegne, compagini e sedi legali, ma rifiutarsi di ottemperare ai contratti
In essere, in questo caso di mutuo, sostenendo di non essere più tenuti a farlo perché e' cambiato il numero di partita IVA, appare improbabile.
 
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francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Oppure che lo stesso agente o lo stesso gruppo, decida di fondersi con un altro, costituendo un nuovo soggetto giuridico;
Se cambia solo soggetto giuridico, ma la persona resta la stessa, non viene meno la fiducia personale nell’agente, che resta lo stesso.

Quante volte capita;
Che il benzinaio rosso gestito dal gruppo italiano, da un giorno all'altro, diventa uno di quelli blu, gestito dagli arabi?

Oppure che il supermercato bianco dei francesi, la mattina dopo, è stato rimpiazzato da quell'altro giallo, gestito dal gruppo dei tedeschi?
chi vuole, cambia fornitore: in questo caso, non c’era nessun vincolo di servirsi da un certo benzinaio o supermercato.
In essere, in questo caso di mutuo, sostenendo di non essere più tenuti a farlo perché e' cambiato il numero di partita IVA, appare improbabile.
No, certo: infatti il cliente finanziato deve continuare a rendere i soldi.
Ma il discorso è diverso: se scegli un agente x, questi non può “passare” l’incarico ad altro agente, senza il consenso del cliente.
E’ questione di fiducia, e di scelta.
Così come per dare una procura: se la do a x, questi non può “girarla” a y.
Se do una delega, questa è personale, e il mio delegato non può “subdelegare”.


Io non sono molto d'accordo su questo passaggio Francy.
Capisco, ma secondo me è come dico io: non ho leggi a supporto, perché di mediazione la legge parla poco, ma ci arrivo per “logica giuridica”, se così si può dire.
È un rapporto basato sulla fiducia, e tale resta.
Se cambia (non solo formalmente) il titolare dell’incarico, io cliente venditore non sono tenuto a dare seguito alla cosa.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ma non è che si tratti di collaborazione tra le due agenzie ? e la seconda abbia trovato il cliente ?
 

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