cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Pardon, ho davanti ai miei occhi una generica dichiarazione di residenza. Nel documento tu inserisci i dati catastali dell'immobile (che sono veri). Non stai dichiarandone l'agibilità (che sarebbe falso).

Certo,
e come puoi vedere viene richiesto di indicare indirizzo e coordinate catastali, non sono richieste nè la classe catastale, nè la licenza edilizia, nè l'agibilità
tutti dati tecnici che l'ufficio anagrafe non è preposto a controllare

in ogni caso si parla di "abitazione"
con quell'autocertificazione tu comunichi all'Istat di risiedere in una "abitazione"


Ti riferisci alle condizioni igienico- sanitarie ?
Se si, ti confermo che non c'era la pretesa di eseguire lavori nel C2-C6, ma di lasciarlo esattamente come in planimetria.

No, mi riferisco a tutta la summa delle normative che vanno dalle leggi di fine ottocento alla 1150/42, la 1444/68 il DM 75 le leggi sugli espropri per pubblica utilità, la 865/71 eccetera

norme nate proprio per regolamentare e porre un freno alla speculazione edilizia a tutela dei più deboli
Fissando i minimi dimensionali per gli ambienti abitativi decorosi, impendendo di potersi affittare un garage sottoterra come casa a qualche povero disgraziato
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Certo,
e come puoi vedere viene richiesto di indicare indirizzo e coordinate catastali, non sono richieste nè la classe catastale, nè la licenza edilizia, nè l'agibilità
tutti dati tecnici che l'ufficio anagrafe non è preposto a controllare

in ogni caso si parla di "abitazione"
con quell'autocertificazione tu comunichi all'Istat di risiedere in una "abitazione"

Il termine ABITAZIONE usato nel modulo non ha lo stesso tenore di quelli utilizzati nelle categorie catastali A1-A8 e A11 "abitazioni" La.controprova è che la categoria A9 è denominata "castelli" ma possono essere "ABITAZIONI".
Il termine è collegato al concetto di dimora, che è espressione dello spazio maggiormente utilizzato dall'individuo nei suoi spostamenti.
A ciò si aggiunga che il modulo utilizzato per dichiarare la residenza non sottende affatto l'onere per il dichiarante che il termine ABITAZIONE corrisponda ad un locale certificato tale dall'ufficio tecnico comunale o alla verifica della agibilità dello stesso.

No, mi riferisco a tutta la summa delle normative che vanno dalle leggi di fine ottocento alla 1150/42, la 1444/68 il DM 75 le leggi sugli espropri per pubblica utilità, la 865/71 eccetera

norme nate proprio per regolamentare e porre un freno alla speculazione edilizia a tutela dei più deboli
Fissando i minimi dimensionali per gli ambienti abitativi decorosi, impendendo di potersi affittare un garage sottoterra come casa a qualche povero disgraziato

Queste norme nate con lo scopo di migliorare la vita dei cittadini, stanno stritolando i diritti degli stessi, posto che nel caso di specie si parla di locali deposito di proprietà dei "disgraziati" i quali non sanno come farsi dare la tessera sanitaria se non compilano il modulo residenza del comune, e si vedrebbero ingiustamente poi sanzionare per non aver in alcun modo alterato i locali dichiarati.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Queste norme nate con lo scopo di migliorare la vita dei cittadini, stanno stritolando i diritti degli stessi, posto che nel caso di specie si parla di locali deposito di proprietà dei "disgraziati" i quali non sanno come farsi dare la tessera sanitaria se non compilano il modulo residenza del comune, e si vedrebbero ingiustamente poi sanzionare per non aver in alcun modo alterato i locali dichiarati.
Scusa se mi permetto, ma questa sorta di vittimismo è piuttosto fastidioso: a maggior ragione se, come avevi spiegato all’inizio, non ti riferisci ad un caso concreto.

Abbiamo chiarito che si può avere la residenza in un c/2.
Abbiamo chiarito che si può avere la residenza presso il Comune, se non si dispone di una dimora.
Abbiamo chiarito che si può essere sanzionati se si vive in un c/2, a prescindere dall’avvenuta alterazione dei locali (il solo fatto di vivere in un c/2 è un’irregolarità sanzionabile, dato l’uso improprio e contrario alle norme).
Secondo te le norme sono sbagliate e/o penalizzanti, e addirittura “stritolano i diritti” dei cittadini: secondo me, e non solo, tutelano la collettività dagli abusi e dalle “furbate” .

Cosa pensi sia necessario aggiungere ancora per sviscerare l’argomento ?
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Scusa se mi permetto, ma questa sorta di vittimismo è piuttosto fastidioso: a maggior ragione se, come avevi spiegato all’inizio, non ti riferisci ad un caso concreto.

Oggettivamente è molto più fastidioso leggere le insulsaggini scritte ieri fuori topic da diversi utenti che non hanno ricevuto alcuna moderazione.

Abbiamo chiarito che si può avere la residenza in un c/2.
Abbiamo chiarito che si può avere la residenza presso il Comune, se non si dispone di una dimora.
Abbiamo chiarito che si può essere sanzionati se si vive in un c/2, a prescindere dall’avvenuta alterazione dei locali (il solo fatto di vivere in un c/2 è un’irregolarità sanzionabile, dato l’uso improprio e contrario alle norme).
Secondo te le norme sono sbagliate e/o penalizzanti, e addirittura “stritolano i diritti” dei cittadini: secondo me, e non solo, tutelano la collettività dagli abusi e dalle “furbate” .

Cosa pensi sia necessario aggiungere ancora per sviscerare l’argomento ?

Fammi capire. Se ci sono degli utenti (moderatori ?) che mi rispondono sull'argomento, devo stare zitto perché ha parlato Zaratustra ?

guarda basta dirlo, e levo le tende, ce n'è di spazio nel mondo, inutile ammorbarsi la vita a vicenda.

A me sembra invece che puntualmente, se io rispondo a chi scrive nella discussione che io ho aperto con questo preciso tema, ricevo queste ramanzine da scolaretto, per ogni cosa inusuale che vado a trattare.
Se il sito nel suo complesso non tollera la blasfemia di chi non si inginocchia all'ufficio tecnico comunale, può darsi che sono entrato a gamba tesa in luoghi di culto che richiedono maggiore cautela. Basta dirlo e schiaccio il bottone "sparisco".
 

MauroScherlin

Membro Assiduo
Professionista
Provo a sintetizzare:

-Posso prendere la residenza in qualcosa di diverso dall'abitazione? Sì, non è punibile, né vietato (circ. m.i. 1/13 e sentenza Consiglio di Stato richiamata)
-Se non faccio opere all'interno di luogo non abitativo e non lo arredo come abitazione, ci posso dormire/vivere? Sì, nemmeno dormire in strada costituisce reato (cass. n. 37787/17)

Addirittura si parlava di concedere la residenza in immobili occupati, per cui:

se posseggo un magazzino, non ne altero la destinazione d'uso, ma ci dormo dentro, a meno di TSO o altri interventi coattivi, nessuno mi può buttare per strada.
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Provo a sintetizzare:

-Posso prendere la residenza in qualcosa di diverso dall'abitazione? Sì, non è punibile, né vietato (circ. m.i. 1/13 e sentenza Consiglio di Stato richiamata)
-Se non faccio opere all'interno di luogo non abitativo e non lo arredo come abitazione, ci posso dormire/vivere? Sì, nemmeno dormire in strada costituisce reato (cass. n. 37787/17)

Addirittura si parlava di concedere la residenza in immobili occupati, per cui:

se posseggo un magazzino, non ne altero la destinazione d'uso, ma ci dormo dentro, a meno di TSO o altri interventi coattivi, nessuno mi può buttare per strada.

Grazie per il tuo intervento. Nel caso in cui lo scrivente non riceva un TSO prima della risposta, chiedo il tuo parere:

Se dormire per strada non costituisce reato (cassazione n. 37787/17) significa che l'atto è consentito TANTO PIU' in strada (che non è un luogo privato)

Cioè il fatto che si possa eseguire l'atto (qualunque sia) nella strada pubblica significa che tale atto è maggiormente "controllato" e "controllabile". Infatti per circolare sulla strada pubblica un veicolo deve essere sottoposto a revisione, avere l'assicurazione e pagare il bollo, mentre se sosta su un prato privato non necessita di assicurazione e revisione.

Ora mi risulta che sia consentito DORMIRE IN CAMPER art. 185 Cds. a patto che l'autocaravan sia regolarmente in sosta e non stia facendo campeggio.
Non è forse vero quindi che A MAGGIORE RAGIONE, è consentito dormire in camper se esso è parcheggiato "a norma" nel proprio garage privato ? Peraltro il concetto di campeggio sarebbe applicabile solo per l'occupazione a tempo indeterminato del suolo pubblico, mentre la rimessa privata è per definizione un luogo in cui il veicolo può stazionare a tempo indeterminato.

Grazie
 

MauroScherlin

Membro Assiduo
Professionista
Ora mi risulta che sia consentito DORMIRE IN CAMPER art. 185 Cds. a patto che l'autocaravan sia regolarmente in sosta e non stia facendo campeggio.
Non è forse vero quindi che A MAGGIORE RAGIONE, è consentito dormire in camper se esso è parcheggiato "a norma" nel proprio garage privato ? Peraltro il concetto di campeggio sarebbe applicabile solo per l'occupazione a tempo indeterminato del suolo pubblico, mentre la rimessa privata è per definizione un luogo in cui il veicolo può stazionare a tempo indeterminato.

Grazie
Il camper non é sanzionabile se non é inequivocabilmente in posizione di campeggio (tende aperte, scalette, varie). Vedo regolarmente (abito in un posto di villeggiatura) camper in pianta stabile che non possono essere sanzionati proprio per i motivi di cui sopra.

Anche dormire in macchina non é vietato da alcuna legge, si può essere sanzionati solo se ci si ferma a dormire in zone di sosta vietata.

Sarebbe vietato (in regione toscana per i privati ma non per le attività) dormire in una casa mobile in un terreno di proprietà, ma anche in questo caso non ho notizie di alcuna sanzione.

Dormire nel proprio camper/roulotte/macchina, nel proprio garage, non può essere soggetto ad alcuna sanzione.
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Il camper non é sanzionabile se non é inequivocabilmente in posizione di campeggio (tende aperte, scalette, varie). Vedo regolarmente (abito in un posto di villeggiatura) camper in pianta stabile che non possono essere sanzionati proprio per i motivi di cui sopra.

Anche dormire in macchina non é vietato da alcuna legge, si può essere sanzionati solo se ci si ferma a dormire in zone di sosta vietata.

Sarebbe vietato (in regione toscana per i privati ma non per le attività) dormire in una casa mobile in un terreno di proprietà, ma anche in questo caso non ho notizie di alcuna sanzione.

Dormire nel proprio camper/roulotte/macchina, nel proprio garage, non può essere soggetto ad alcuna sanzione.

BINGO

PS: Buon compleanno!
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Buongiorno a tutti, ecco la bozza finale della dimostrazione del CHALLENGE. Ringrazio chi ha partecipato costruttivamente. Vi prego di rivederla, e suggerire eventuali modifiche o aggiustamenti.

***************

DIMORA ABITUALE

Il cittadino, esercitando le proprie libertà costituzionali, viene a trovarsi in certi luoghi per un certo numero di ore. Al contrario i carcerati, privati della libertà personale, non possono effettuare questi spostamenti, e quindi sono vincolati a certi luoghi. Se la dimora abituale fosse stabilita su base ELETTIVA allora i carcerati potrebbero stabilire la loro dimora fuori dalla prigione, o in qualsiasi parte del mondo, ma questo sarebbe assurdo. La dimora abituale invece è strettamente connessa ai limiti dei loro spostamenti. Quindi la dimora abituale SI DESUME, non SI ELEGGE. La dimora abituale è un fatto conseguente alle attività umane e non un' atto costituente di "recapito" personale.


RESIDENZA


L’art. 43 del codice civile stabilisce che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Pertanto, una volta desunta la dimora abituale dagli spostamenti della persona, quel luogo è già la residenza. Non solo, ma in capo al cittadino ricorre l’obbligo di dichiarare tempestivamente il luogo della dimora abituale, ovvero la residenza, agli uffici d’anagrafe del comune di competenza, attraverso la DICHIARAZIONE DI RESIDENZA. Il modello di dichiarazione cambia a seconda che il dichiarante abbia una dimora abituale fissa oppure sia “senza fissa dimora”. Se la dimora abituale è fissa si indicano i dati catastali dell’immobile (su cui si devono avere dei diritti reali come proprietà, uso, usufrutto, diritto d’abitazione ecc. o dei diritti contrattuali come la locazione o il comodato d’uso). Se il dichiarante è senza fissa dimora dovrà compilare i dati relativi al domicilio (luogo in cui egli ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) sul suolo comunale per essere rintracciabile, in modo che il comune possa assegnarli l’indirizzo di residenza fittizio che non coincide con il domicilio.


ABITAZIONE


Se il dichiarante ha la dimora abituale in un immobile accatastato, egli compila il modulo della dichiarazione di residenza in cui è indicato di inserire i DATI CASTASTALI DELL’IMMOBILE (nota: non “dati catastali dell’abitazione").
In fondo al modulo dovrà indicare se: “nell'abitazione presente al nuovo indirizzo sono iscritte o hanno in corso l'iscrizione altre persone” e dovrà autocertificare quanto segue: “Il sottoscritto dichiara di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 5 del D.L.28.3.2014 n.47 (convertito nella legge 23,5,2014 n. 80), in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa”. Il termine ABITAZIONE (cioè luogo in cui si ha la dimora abituale) utilizzato nel modulo della dichiarazione di residenza non ha alcun legame con il termine abitazione utilizzato nella descrizione delle categorie catastali A1-A8 e A11. La controprova è che la categoria A9 è descritta come "castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici", ma può essere una ABITAZIONE. Quindi è errato credere che si possa vivere solamente negli immobili la cui categoria catastale riporti il termine abitazione scambiandoli per tutti gli immobili in cui si può stabilire la propria “ABITAZIONE”. La prova inversa è che se con ABITAZIONE si intendesse esattamente “categoria A1-A8 e A11” allora non esisterebbero i chiarimenti delle circolari ministero dell’interno n.8 del 29 Maggio 1995, la n. 1 del 14 Gennaio 2013, il richiamato parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012, che stabiliscono che la residenza è un diritto/dovere del cittadino, che può essere stabilita anche “in una grotta” e che la mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo.


ABITAZIONE PRINCIPALE

Una volta dichiarata la residenza, dopo 2 giorni l’iscrizione anagrafica è elaborata d’ufficio, e i dati del cittadino sono pubblicati nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Da quel momento, la dimora abituale diventa il luogo in cui il cittadino risiede anagraficamente, quindi diventa l’abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (sentenza 209/2022 corte costituzionale).



IMMOBILE NON IDONEO AD ABITARE – CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE


Una volta che i dati dell’utente sono pubblicati in ANPR, l’amministrazione locale (il Comune) solitamente effettua dei controlli sulla veridicità della dichiarazione di residenza. Come specificato dalle circolari del ministero dell’interno n.8 del 29 Maggio 1995, n. 1 del 14 Gennaio 2013, e dal richiamato parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012, il comune non ha alcuna facoltà di negare l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del cittadino che ha la dimora abituale in locali non idonei ad abitare, o che sia senza fissa dimora, se però il cittadino dimostra, al momento dell’accertamento, di essere presente nel luogo indicato come dimora abituale.

E’ facoltà della locale amministrazione sanzionare il cittadino che abbia cambiato la destinazione d’uso dei locali nei quali ha la dimora abituale (ma senza negare la residenza). Il cambio di destinazione d’uso dovrà però essere provato dalla verifica che siano state eseguite abusivamente opere edilizie che vadano a modificare la natura dell’immobile, mentre non può essere sanzionato il cittadino che non ha apportato alcuna variazione rispetto alla struttura originaria dell’immobile, così come descritta nelle planimetrie catastali e/o negli archivi comunali. Il fatto che il cittadino si limiti a dormire nel locale inidoneo ad abitare non può essere sanzionato perché nemmeno dormire per strada è punibile (Cassazione n. 37787/17). Così come non può essere sanzionato il cittadino che dorme sul camper o sull’autoveicolo posteggiato in un eventuale autorimessa dichiarata come dimora abituale nella dichiarazione di residenza, in quanto non è punibile nemmeno il cittadino che viva sul proprio camper se questo è regolarmente posteggiato, dove è consentito, e se non è inequivocabilmente in posizione di campeggio con tende e scalette aperte (Art. 185 Codice della Strada).
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto