Elisabettam ti riporto la norma:
La caparra penitenziale è disciplinata dall'art. 1386 c.c. il quale stabilisce che:
"Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso [c.c. 1373].
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire IL DOPPIO di quella che ha ricevuta [c.c. 1385].".
E' opportuno sottolineare che, affinché questa disciplina funzioni, è necessario che sia stato convenuto espressamente un diritto di recesso.
In caso contrario, il semplice aggettivo "penitenziale" in luogo di "confirmatoria" non consente di accedere agli effetti da ultimi indicati.
Perchè intervenite a vanvera?
Ho scritto espressamente "ti da la possibilità di richiedere il doppio della caparra, ma solo se..."
La caparra penitenziale è disciplinata dall'art. 1386 c.c. il quale stabilisce che:
"Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso [c.c. 1373].
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire IL DOPPIO di quella che ha ricevuta [c.c. 1385].".
E' opportuno sottolineare che, affinché questa disciplina funzioni, è necessario che sia stato convenuto espressamente un diritto di recesso.
In caso contrario, il semplice aggettivo "penitenziale" in luogo di "confirmatoria" non consente di accedere agli effetti da ultimi indicati.
Perchè intervenite a vanvera?
Ho scritto espressamente "ti da la possibilità di richiedere il doppio della caparra, ma solo se..."