Il decreto 141 dice che gli intermediari assicurativi iscritti nella sez. A (agenti) e B (broker)possono collocare prodotti di credito senza essere iscritti all'apposito albo degli agenti in attività finanziaria. Perciò salvo modifiche in fase di decreti attuativi gli iscritti in sez. E potranno fare solo segnalazioni con quelle società che prevedono questa figura tra i collaboratori.
Ad ulteriore e definitiva conferma, si riporta stralcio del TITOLO VI-BIS – AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI (TUB rivisto e corretto alla luce del 141/2010):
...omissis...
8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 109
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono
promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato
diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti
di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione,
senza che sia loro richiesta l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo
di cui all’articolo 128–octies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un
corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all’esercizio
dell’agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per
biennio realizzati secondo gli standard definiti dall’Organismo di cui
all’articolo 128-undecies.... omissis
Nulla dice circa iscritti sez. E isvap... ma oggettivamente non è credibile tentare una riforma... semplificando fino a questo punto...