Il riferimento è alla Circ. Minist. n. 8 del 22.01.1986, che indica chiaramente che questi atti non sono soggetti a registrazione e pertanto al più vanno solo depositati e/o comunicati al fine di evitare futuri accertamenti, infatti poichè l'A.G. non comunica alcunchè all'ADE, per la stessa il contratto di locazione risulta ancora in essere e pertanto è esclusivo interesse del locatore anticiparne la comunicazione/deposito.
Riporto lo specifico passo della circolare sul punto:
"Per tale precipuo rilievo ed in considerazione altresi' del fatto che nella previgente legge di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) le medesime ordinanze non erano assoggettate ad imposta di registro e che nulla di esplicito risulta dalle fonti riguardo ad un mutamento di indirizzo, si ritiene che i provvedimenti in disamina rientrino ell'economia della norma recata dall'art. 2 della Tabella All. B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e siano quindi da considerarsi tra gli atti per i quali non vi e' obbligo della registrazione".
I sintesi non si paga la registrazione ma al proprietario convienen comunicare l'avvenutarisoluzione contrattuale per sentenza , onde evitare spiacevoli richieste in futuro. Fabrizio