VALPARRE

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buonasera, poiché la legge prevede che il costruttore è responsabile per 10 anni per i gravi difetti che dovessero essere riscontrati nell'immobile da egli costruito, nel caso si trattasse di una SRL e che essa venisse sciolta prima della scadenza dei 10 anni, di chi è la responsabilità? A chi vanno contestati i gravi difetti qualora venissero rilevati? Forse agli amministratori? Non ci sono obblighi di mantenere attiva la società almeno per il periodo di garanzia?
Grazie.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Buonasera, poiché la legge prevede che il costruttore è responsabile per 10 anni per i gravi difetti che dovessero essere riscontrati nell'immobile da egli costruito, nel caso si trattasse di una SRL e che essa venisse sciolta prima della scadenza dei 10 anni, di chi è la responsabilità? A chi vanno contestati i gravi difetti qualora venissero rilevati? Forse agli amministratori? Non ci sono obblighi di mantenere attiva la società almeno per il periodo di garanzia?
Grazie.
Bella domanda...
 

VALPARRE

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ma la garanzia postuma decennale non esenta il contraente dalle sue responsabilità di legge. Se ci sono delle limitazioni o delle franchigie non dovrebbe essere sempre il costruttore a farsene carico?
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ma la garanzia postuma decennale non esenta il contraente dalle sue responsabilità di legge. Se ci sono delle limitazioni o delle franchigie non dovrebbe essere sempre il costruttore a farsene carico?
Se una società fallisce....fallisce, poi ti attacchi al.....la comitiva di creditori, tra preferenziati e meno

La postuma decennale, avesse anche franchigie o altro, la hai probabilmente accettata firmando i documenti che ti hanno posto prima e durante l'acquisto
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Il 3 comma dell'art. 2495 c.c. stabilisce che:

"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".

Ciò significa che il socio e il liquidatore nel caso di colpa di quest'ultimo, possono essere chiamati a rispondere. Tuttavia, è evidente che se il socio non ha ricevuto niente al momento dello scioglimento, non dovrà risponderne.
E' ciò che di recente ha stabilito la Cassazione, interpretando la norma.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/11/2023, n. 32729
L'avvenuta cancellazione della società, a causa della cessazione della medesima in corso di causa, costituisce motivo fondato per il rigetto della domanda attorea tesa alla richiesta di un risarcimento danni per vizi della cosa installata, nell'ambito di un contratto di appalto, se il socio unico della cessata società non ha ricevuto alcuna distribuzione dell'attivo, non potendo quindi, quale socio di società di capitali, rispondere oltre il capitale conferito.

Possiamo, quindi, concludere che se si vuole ottenere qualcosa, bisogna fare causa o alla società o al socio o al liquidatore, ma bisogna dimostrare in questi ultimi due casi che il socio abbia ricevuto qualcosa al momento dello scioglimento della società e il liquidatore abbia agito con colpa, magari chiudendo la società pur sapendo che c'erano contestazioni di vizi.

Avv. Stefano Duchemino
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Se una società fallisce
La domanda non è se fallisce, ma se viene sciolta.
Se viene sciolta, i soci avranno diviso tra loro l'attivo della società, quindi possono essere chiamati a rispondere.

Un mio amico palazzinaro chiudeva l'impresa ogni due anni e ne riapriva un'altra, credendo così così che non sarebbe stato chiamato a rispondere di eventuali cattive esecuzioni dei lavori. Evidentemente, secondo quanto scrive @STUDIO DUCHEMINO , si sbagliava.
Ma non mi risulta che nessuno si sia mai fatto avanti contro di lui, per contestazioni, dopo che l'impresa era stata chiusa.
Evidentemente, o lavorava bene, oppure il semplice fatto che l'impresa non esisteva più faceva desistere da eventuali contestazioni.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
La domanda non è se fallisce, ma se viene sciolta.
Se viene sciolta, i soci avranno diviso tra loro l'attivo della società, quindi possono essere chiamati a rispondere.

Un mio amico palazzinaro chiudeva l'impresa ogni due anni e ne riapriva un'altra, credendo così così che non sarebbe stato chiamato a rispondere di eventuali cattive esecuzioni dei lavori. Evidentemente, secondo quanto scrive @STUDIO DUCHEMINO , si sbagliava.
Ma non mi risulta che nessuno si sia mai fatto avanti contro di lui, per contestazioni, dopo che l'impresa era stata chiusa.
Evidentemente, o lavorava bene, oppure il semplice fatto che l'impresa non esisteva più faceva desistere da eventuali contestazioni.

Nel leggere la domanda in fretta...il mio cervello ha presunto di leggere fallisce.
Certo che sciolta quindi chiusa, è sicuramente tutt'altra cosa
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
La domanda non è se fallisce, ma se viene sciolta.
Se viene sciolta, i soci avranno diviso tra loro l'attivo della società, quindi possono essere chiamati a rispondere.

Un mio amico palazzinaro chiudeva l'impresa ogni due anni e ne riapriva un'altra, credendo così così che non sarebbe stato chiamato a rispondere di eventuali cattive esecuzioni dei lavori. Evidentemente, secondo quanto scrive @STUDIO DUCHEMINO , si sbagliava.
Ma non mi risulta che nessuno si sia mai fatto avanti contro di lui, per contestazioni, dopo che l'impresa era stata chiusa.
Evidentemente, o lavorava bene, oppure il semplice fatto che l'impresa non esisteva più faceva desistere da eventuali contestazioni.
La gente comune si scoraggia, non sa. E non va certo dall'avvocato per queste cose; ma dovrebbe farlo, perché a quel punto scoprirebbe la verità. Detto questo, il tuo amico ragionava facendo un discorso abbastanza logico, perché in Italia effettivamente puoi truffare chiunque senza essere sanzionato. In pratica, il socio risponde solo nei limiti di quello che ha ricevuto, sicché bastava che lui facesse sparire la cassa contanti, prelevando dal conto della società; una volta che la società non ha più soldi, a quel punto la chiudeva e non distribuiva niente, così non rispondeva di niente. Non credo che facesse male, la legge italiana permette queste storture, sicché ne approfittava.
 

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