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Il Dlgs 28/2011 rimanda gli obblighi di rinnovabili nei nuovi edifici
Teoricamente, dopo infiniti rimandi, dal 1° gennaio di quest’anno era vigente l’obbligo di installare le rinnovabili nei nuovi edifici. Ma il Dlgs ha abrogato la normativa esistente e ha ricominciato daccapo.
La storia
Tutto inizia con la Legge 10/1991 che, all'art. 26 comma 7, prevede di soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Purtroppo i decreti attuativi non hanno mai visto la luce.
Il Dlgs 192/2005, così come modificato dal Dlgs 311/06, al comma 12 dell’Allegato I recita:
“Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso... nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici”.
L’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili viene ripreso dal Drp 59/2009, applicativo del Dgls 192/2005 e contenente criteri, metodi di calcolo e requisiti minimi per edifici e impianti termici. Il Dpr riporta integralmente il succitato comma 12 dell’Allegato I, rimandando a sua volta a un “successivo provvedimento”. Il Dpr 59/09 contiene anche un elemento di novità: l'obbligo di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti soggetti a ristrutturazione, con superficie utile superiore a 1000 metri quadri.
Intanto, per tutt’altra strada, si è cercato di introdurre l’obbligo di fonti rinnovabili (solo elettriche, però) modificando il “Testo Unico Edilizia” (Dpr 380/2001), che costituisce il riferimento su cui si basano i diversi regolamenti edilizi comunali.
Dopo un tentativo infruttuoso contenuto nella Finanziaria 2007, ci ritenta la Finanziaria 2008. Questa volta viene individuata una data di inizio dell’obbligo (1° gennaio 2009) che permetta agli operatori del settore di adeguarsi, si indicano soglie minime di potenza più sensate (1 kW per ogni unità abitativa e 5 kW per i fabbricati industriali) e inoltre si parla in generale di “impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” anziché introdurre l'obbligo del fotovoltaico.
La data d’inizio viene prorogata due volte (Dl 30 dicembre 2008, n. 207 e Dl 30 dicembre 2009, n. 194). Si arriva al 1° gennaio 2011, e la scadenza non viene prorogata.
Dlgs Rinnovabili 28/2011
Il 29 marzo 2011 entra in vigore il Dlgs destinato a ristrutturare il futuro delle rinnovabili nel nostro paese, il quale, all’articolo 11 e all’allegato 3, ridefinisce completamente i criteri di integrazione e i tempi delle rinnovabili negli edifici.
Definizioni
Il Dlgs introduce per la prima volta nella normativa il concetto di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”. Si tratta di un “edificio che ricade in una delle due seguenti categorie:
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”.
Le disposizioni non si applicano agli edifici protetti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) e a quelli specificamente individuati come sottoposti a protezione negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere storico e artistico.
Il decreto cambia anche la definizione di “edificio di nuova costruzione”, che è da intendere come un “edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. E cioè il 29 marzo 2011.
Regioni
Sempre l’articolo 11 del Dlgs 28/2011 stabilisce che le singole regioni possano prevedere incrementi nei valori di integrazione, rispetto a quelli previsti dall’allegato 3.
Inoltre: le regioni, all’interno dei propri piani di qualità dell’aria, possono stabilire che i valori di integrazione debbano essere coperti (parzialmente o totalmente) da “impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse”, se ciò dovesse risultare necessario per mantenere determinati standard qualitativi dell’aria.
In caso di impossibilità tecnica
L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica, esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In questi casi è comunque obbligatorio ottenere un indice inferiore rispetto a quello obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005, in conformità con formula di calcolo riportata dal comma 8 dell’Allegato 3.
Accesso agli incentivi
Gli impianti a fonti rinnovabili realizzati per assolvere gli obblighi sopra descritti (sia per l'energia termica che per quella elettrica), possono accedere agli incentivi statali previsti (con l'eccezione dei fondi rotativi e di garanzia) solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi.
Per edifici pubblici
Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono incrementati del 10%.
Pannelli solari
In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Dlgs, “comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio”.
Abrogazioni
Il decreto abroga esplicitamente sia l’art. 4, comma 1-bis del Testo unico edilizia che l’art. 4, commi 22 e 23 del Dpr 59/2009. Saltano dunque tutti gli obblighi in essere dal 1° gennaio 2011. Poiché il Dlgs è entrato in vigore il 29 marzo 2011, teoricamente tali obblighi sono rimasti validi per un trimestre.
L’allegato 3 al Dlgs 28/2011 e la nuova tempistica
L’articolo 11 del Dlgs 28/2011 dispone che le fonti rinnovabili debbano coprire i “consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3”. E’ solo dall’allegato 3 che si evince che gli obblighi sono previsti solo a partire dal 31 maggio 2012, e sono crescenti nel tempo.
Produzione di energia termica: percentuali e tempi
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa (50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, più una percentuale variabile calcolata sulla somma dei consumi previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento. Ecco le percentuali variabili, secondo la tempistica delle relative costruzioni:
• 20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
• 35% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
• 50% se la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Attenzione: questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Inoltre, tali obblighi non si applicano ad edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento in grado di coprire l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Produzione di energia elettrica: coefficienti e tempi
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, viene calcolata in kW di potenza (P) moltiplicati per la superficie (S) e sottoposta a coefficienti variabili (K: m2/kW) a seconda dei tempi di costruzione.
Ecco la formula:
P = (1/K) • S
Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m²,
e K è il coefficiente da applicare
Il coefficiente K assume i seguenti valori:
• K = 80, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
• K = 65, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
• K = 50, se la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.