Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
credo che per le nuove costruzioni sia obbligatoria una quota di fotovoltaico e solare ma non ne sono sicuro.
Qualcuno è più informato di me a riguardo ?
Art. 11
(Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici
esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità
e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3.
Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie
percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire
incrementi dei valori di cui all’allegato 3.
ALLEGATO 3
(art. 11, comma 1)
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione
di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo
rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali
della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio
2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che
producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la
produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente
formula:
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m
2
, e K è un
coefficiente (m
2
/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al
31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti
componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda.
5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la
fornitura di acqua calda sanitaria
6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%. 7. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai
precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4,
comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata
esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
8. Nei casi di cui al comma 7, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica
complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione
energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi
provvedimenti attuativi(I192) nel rispetto della seguente formula:
Dove:
− %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1,
tramite fonti rinnovabili;
− %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
− Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che
devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3;Eeffettiva è il valore della potenza
elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.
La discussione sta prendendo una piega da bar-sport, con tutto il rispetto per gli sportivi veri....
Per qualsiasi cosa è bene non farsi incantare dagli incantatori di serpenti.
Ciò non toglie che una casa costruita con serramenti a bassissima trasmittanza (livello certificabile), con pareti coibentate e senza ponti termici, con trasmittanza di progetto bassa, dichiarata e misurata, in più dotata di impianti per Acqua calda sanitaria e per riscaldamento ricavata da fonti rinnovabili fornite da ditte e marchi qualificati, abbia più pregio rispetto a edifici degli anni 60-70 che non tenevano in alcun conto il fabbisogno energetico.
Tecnicamente il problema è chiaro: quanto l'utenza sia competente per fare una valutazione è un altro paio di maniche.
Il costruttore citato da Tytty sarà anche onesto e trasparente ma non dimostra molta professionalità: farebbe bene ad affidare le relazioni coi clienti ad un giovane tecnico preparato sull'argomento.
ditte e marchi qualificati !!!
ma diciamo che io fino adesso nei capitolati che ho letto x eventuale scelta di un appartamento non ho mai letto nessun marchio specifico di materiali usati ( la ditta si riserva nella scelta di questo o quel prodotto ) ma nello specifico non si sà
Purtroppo anche noi non siamo spesso pignoli, e ci lamentiamo solo a cose ormai fatte.
Gratis per sempre!