GIUSY SAVONA

Membro Junior
Professionista
Buongiorno a tutti,

desidero chiedere un'informazione riguardo una clausula da inserire in un contratto di locazione 4+4.
Il contratto di locazione parte a gennaio 2012, il conduttore è una giovane ragazza straniera con un buon stipendio e come tutti i contratti d'affitto verrà inserita la clausula, divieto di sublocare o dare in comodato l'appartamento, ma dubito che questa clausula venga rispettata, in quanto mi comunica che temporaneamente viene a vivere con lei anche la sorella.

la domanda è : < affinchè non ospiti nessun'altro oltre la sorella, posso inserire nel contratto, che in mancanza del rispetto della clausula anzichè la risoluzione,aggiunga al canone di locazione, per ogni persona che ospita in casa una spesa di € tot.?>

attendo risposta in merito
grazie
saluti
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La risposta, purtroppo, è negativa, Giusy: pur nell'ambito dell'autonomia negoziale dei contratti 4+4, non è possibile inserire una clausola di questa natura: il canone di locazione, originariamente pattuito, deve rimanere invariato (salvo l'adeguamento annuale se il contratto è soggetto al regime ordinario) per tutta la durata della locazione e non può essere modulato in funzione del verificarsi di un evento temuto.

A costo di attirarmi le maledizioni di qualche proprietario, tengo a precisare - sperando di non essere fraintesa - che il conduttore rimane, comunque, libero di ospitare temporaneamente nell'appartamento locato parenti, amici e conoscenti e persino persone estranee al suo nucleo familiare, senza che il locatore possa eccepire alcunché. Problemi possono nascere, invece, se l'ospitalità si protrae nel tempo, soprattutto in presenza di una clausola contrattuale che ne preveda il divieto assoluto e addirittura escluda espressamente, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto, di ospitare non temporaneamente (sono, per il vero, sottili i criteri che differenziano la sublocazione dalla mera ospitalità prolungata! :occhi_al_cielo:) persone estranee al nucleo familiare anagrafico indicato nell'atto di stipulazione del contratto.

La soluzione è stata trovata recentemente dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 19 giugno 2009, n°14343, ha affermato che simili clausole vanno a confliggere non solo con l'adempimento di quei doveri di solidarietà che si manifestano attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, ma anche con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia - sia essa fondata sul matrimonio o sulla convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale - e sia esplicativi di rapporti di amicizia. Sulla base di tali presupposti, la Corte ha dichiarato la nullità di simile clausola in quanto limitativa della libertà personale del conduttore e ha, quindi, ritenuto legittima la presenza permanente di una persona estranea nell'unità immobiliare locata, indipendentemente dalla continuità o meno dell'occupazione della stessa da parte dell'intestatario del rapporto di locazione.
 

francesca7

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Visto che siamo a parlare di locazione la mia domanda invece è: come comportarsi con il deposito cauzionale ill quale è specificato non puo essere imputato in conto pigione, ma che i conduttori quando sono vicini a lasciare l'alloggio dopo avere dato disdetta, cessano di pagare il canone per scontare le tre mensilità depositate. Così decade e si annulla il motivo del deposito, che dovrebbe assicurare lo stato dell'immobile e gli adempimenti degli obblighi contrattuali. Cosa fare in simili casi che credetemi sono molto frequenti. Grazie francesca
 

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