Contrattualmente la cosiddetta "subordinazione al mutuo" può essere espressa in molteplici forme. Alcune molto generiche, altre più articolate.
Ho scoperto, nel tempo, che è facile sbagliarsi e che non è così semplice mettere per iscritto quanto potrebbe garantire sufficientemente il venditore, da comportamenti in mala fede dell'acquirente.
Nel caso che ci hai proposto, per come è stato da te indicato, la controparte si sarebbe potuta limitare ad attendere il decorso del termine senza obbligo di alcuna comunicazione.
Il fatto che, dopo 15 giorni ti abbia contattato e ti abbia fatto pervenire quanto indicato dalla banca, in questo caso elemento non indispesabile per risolvere il contratto, ritengo possa considerarsi sufficiente.
Ho scoperto, nel tempo, che è facile sbagliarsi e che non è così semplice mettere per iscritto quanto potrebbe garantire sufficientemente il venditore, da comportamenti in mala fede dell'acquirente.
Nel caso che ci hai proposto, per come è stato da te indicato, la controparte si sarebbe potuta limitare ad attendere il decorso del termine senza obbligo di alcuna comunicazione.
Il fatto che, dopo 15 giorni ti abbia contattato e ti abbia fatto pervenire quanto indicato dalla banca, in questo caso elemento non indispesabile per risolvere il contratto, ritengo possa considerarsi sufficiente.