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La trascrizione del contratto preliminare di vendita avente ad oggetto beni immobili è un'assoluta novità introdotta dall'art.3, I comma del D.l. 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997 n.30 . Come è noto l'adempimento pubblicitario della trascrizione si attua depositando il titolo e la relativa nota presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari nella cui circoscrizione si trova il bene immobile oggetto del contratto.
L'art. 2645 bis cod.civ., introdotto dalla citata disposizione, prevede al primo comma che i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai n. 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643 cod.civ., anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione , devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La trascrizione del contratto preliminare non è dunque obbligatoria: le parti sono infatti libere di stipulare un contratto preliminare in forza di semplice scrittura privata non autenticata. Quest'ultima, come tale, ai sensi dell'art. 2657 cod.civ., non potrà essere assoggettata alla pubblicità presso la Conservatoria dei RRII.
Promittente alienante e promissario acquirente hanno tuttavia la facoltà di optare, ai fini della stipulazione in esame, per il perfezionamento della stessa tramite scrittura privata autenticata, ovvero atto notarile pubblico, rendendo in queste ipotesi la trascrizione obbligatoria a cura del notaio
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