fabrizio64x

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Infatti non ha rilasciato nessuna decennale postuma.
certo sarebbe stato facile essere più accorti prima di acquistare, ma possibile che nessuno tutela i diritti di chi ha acquistato, se per fare una causa ci vogliono anni !!
 

H&F

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Infatti non ha rilasciato nessuna decennale postuma.
certo sarebbe stato facile essere più accorti prima di acquistare, ma possibile che nessuno tutela i diritti di chi ha acquistato, se per fare una causa ci vogliono anni !!
La tutela c'è ed a momte : la legge che prevede fidejussioni e polizza postuma decennale. Il notaio poteva almeno avvisarti della postuma decennale.
Lo Stato non può prevedere che i suoi cittadini non conoscano le leggi a loro tutela.
Come già hai detto tu ci sono altre ville in vendita nel Borgo : fai pubblicità sui difetti con cartelli visibili ai visitatori.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
La legge 210/2004 prevede che il notao non possa fare l'atto se non c'è la polizza postuma decennale.
Fai un salto dal notaio e chiedi piegazioni.
Qulche consiglio sto riuscendo a dartelo. Dammi atto
 

fabrizio64x

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ho trovato questo, ma non capisco l'articolo 5 cosa voglia dire.
Quelcuno in poche parole o con esempi mi può spiegare cosa si intente per
"....il trasferimento non immediato della proprieta'..."

DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005, N. 122
Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

..... Art. 4. Assicurazione dell'immobile
1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare
all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' una
polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a
copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice
civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti
costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula
del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione


Art. 5. Applicabilita' della disciplina
1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai
contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della
proprieta' o di altro diritto reale di godimento di immobili per i
quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento
abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
 

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