In caso di morte del conduttore gli eredi subentrano nel rapporto di locazione e, dunque, in caso di recesso hanno l'obbligo del preavviso di 6 mesi (da darsi con lettera raccomandata) SOLO SE, al momento dell'acquisto della qualità di erede, sono ABITUALMENTE CONVIVENTI con il conduttore deceduto.
Altrimenti, gli eredi non subentrano nel rapporto di locazione che si estingue; nè, conseguentemente, sussite a loro carico alcun obbligo di preavviso. (Cass.civ. 1995, n.623; Cass. civ. 1990, n. 11328; art. 6, L. 392/1978).
Avv.- praticante Dr Marianna Giorgi
presso studio legale, piazza Attias, 13, Livorno