Ciao, leggo solo ora questo thread e voglio dire anch'io la mia opinione.
Allora, per prima cosa il locatario dei tu (il proprietario), l'inquilino è il conduttore
A parte questa precisazione puramente formale, non sta né in cielo né in terra che tu debba ricomprargli cose che lui rompe.
La legge è molto chiara,
L’art. 1587 n. 1 c.c. che impone al conduttore di osservare, nell’usare la cosa per l’uso determinato, la diligenza del buon padre di famiglia, è sempre operante nel corso del rapporto, indipendentemente dall’obbligo di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l’ha ricevuta. Quindi come diceva anche Rosa, chi rompe paga.
Ed ora ecco un articolo che ti interesserà certamente:
Il pagamento del canone di locazione, salva diversa previsione del contratto, deve essere effettuato dal conduttore al domicilio del locatore con moneta avente corso legale. La scelta di un diverso modo di pagamento (nella specie: vaglia postale) comporta inadempimento di un’obbligazione gravante sul conduttore, che in tanto può dar luogo alla risoluzione del contratto, in quanto possa considerarsi colpevole, e cioè provocato dalla deliberata volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta, e di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1980, n. 5310.
(La confedilizia è l'organo che tutela i locatori ovvero i proprietari).
Spero di esserti stata utile. Un abbraccio.,