massimiliano.rossi

Membro Junior
Agente Immobiliare
Buon giorno a tutti. Sono nuovo del forum e quindi vi saluto per iniziare.
Ho un quesito da porvi, ho trovato alcuni post che trattano l'argomento ma non una risposta definitiva.
Sappiamo tutti quanto sono fondamentali i segnalatori per le acquisizioni ( e le vendite). Io ne ho solo alcuni ma vorrei regolarizzare le posizioni dal punto di vista legale. L'avvocato mi dice che anche una mera segnalazione configura il soggetto, questo solo nell'ambito immobiliare, come mediazione atipica ma che porta comunque la necessità di iscrizione al rea e la necessità quindi di patentino, anche se il segnalatore ovviamente non lo fa per professione. Questo significa che i segnalatori in ambito immobili non possono esistere e sono sanzionabili non solo con perdita della provvigione. Cosa sapete voi della normativa e di come operare in maniera legale e regolare? In effetti leggendo anche io alcune sentenze e la famosa legge 89, deduco che chi procaccia affari immobiliari deve essere iscritto al ruolo anche se lo fa occasionalmente. Help! Grazie
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Questo significa che i segnalatori in ambito immobili non possono esistere e sono sanzionabili non solo con perdita della provvigione
???
I "segnalatori" segnalano a te agente, poi tu gestisci acquisizione e vendita.
E chiedi tu le provvigioni, regolarmente.
Puoi regolarizzarli come collaboratori, ma non c'entra la mediazione atipica.

deduco che chi procaccia affari immobiliari deve essere iscritto al ruolo anche se lo fa occasionalmente.
Dipende cosa intendi, con "segnalatore" e "procacciatore", con chi si relazionano tali figure, e cosa fanno in concreto.
 

massimiliano.rossi

Membro Junior
Agente Immobiliare
Faccio un esempio. Giovanni mi comunica via email che il suo amico Luigi vende casa e mi propone Luigi come cliente, a cui io farò regolare mandato in esclusiva per vendere il suo immobile. Giovanni è segnalatore. Come viene regolarizzata la posizione di Giovanni? Non sta "trattando" L'immobile ne farà contratti ma secondo l'avvocato entra a far parte del processo di mediazione in quanto percepisce a titolo oneroso una provvigione di segnalazione relativamente ad un ambito immobiliare e tutto questo rientra comunque nella legge con obbligo di iscrizione al ruolo. Siccome il segnalatore in quanto tale non è normato, per percepire provvigioni deve essere iscirtto al rea come procacciatore d’affari, ma nell'ambito immobiliare il procacciatore d'affari occasionale non esiste (sono per immobiliare e aziende) e quindi forzatamente di ricade nella mediazione....
Ora sono stato più chiaro forse, ma non ho trovato norme o sentenze che possano regolare questo aspetto. Grazie
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
L'immobile ne farà contratti ma secondo l'avvocato entra a far parte del processo di mediazione in quanto percepisce a titolo oneroso una provvigione
Questo mi pare fuori luogo, perché il segnalatore riceve da te un “compenso”, non una provvigione, e tecnicamente non entra nel processo di mediazione.

Per precisione, tu poi non fai firmareun “mandato” , ma un “incarico”. A quel punto il contratto riguarda te e il venditore, e il segnalatore non c’entra più nulla.
 

massimiliano.rossi

Membro Junior
Agente Immobiliare
Purtroppo sembra che ad esempio anche nel procacciatore d'affari, non ci sia una chiusura di un contratto da parte del procacciatore stesso ma solo una mera segnalazione o messa a conoscenza dell'opportunità in questo caso di vendere casa. Se uno ti segnala diventa tuo procacciatore occasionale anche senza mandato specifico, e poi entra il problema "immobili"
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buon giorno a tutti. Sono nuovo del forum e quindi vi saluto per iniziare.
Ho un quesito da porvi, ho trovato alcuni post che trattano l'argomento ma non una risposta definitiva.
Sappiamo tutti quanto sono fondamentali i segnalatori per le acquisizioni ( e le vendite). Io ne ho solo alcuni ma vorrei regolarizzare le posizioni dal punto di vista legale. L'avvocato mi dice che anche una mera segnalazione configura il soggetto, questo solo nell'ambito immobiliare, come mediazione atipica ma che porta comunque la necessità di iscrizione al rea e la necessità quindi di patentino, anche se il segnalatore ovviamente non lo fa per professione. Questo significa che i segnalatori in ambito immobili non possono esistere e sono sanzionabili non solo con perdita della provvigione. Cosa sapete voi della normativa e di come operare in maniera legale e regolare? In effetti leggendo anche io alcune sentenze e la famosa legge 89, deduco che chi procaccia affari immobiliari deve essere iscritto al ruolo anche se lo fa occasionalmente. Help! Grazie
Questo avvocato deve ripassare bene queste normative, al segnalatore va bene una ritenuta come prestazione occasionale e non è mediazione neppure lontanamente (la mediazione atipica poi...)
 

massimiliano.rossi

Membro Junior
Agente Immobiliare
La figura negoziale del procacciatore d’affari viene pertanto inquadrata nel negozio della mediazione c.d. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive (mediazione unilaterale).
Tenuto conto di tutti questi elementi le S.U. affermano che tutte le ragioni che portano all’obbligo di iscrizione all’albo del mediatore –condizione indispensabile per il riconoscimento della provvigione – trovano applicazione anche nella mediazione atipica. Quindi anche per il procacciatore d’affari. Viene infatti valorizzato il nucleo essenziale delle due figure, che consiste nello svolgimento di attività di mediazione. Di fatto il Codice Civile all’art. 1756 qualifica mediatore anche colui che riceve il mandato da una sola delle parti, ed il conferimento del mandato unilateralmente avente ad oggetto la ricerca di un acquirente non impedisce l’applicazione della normativa in materia di mediazione.
Alla luce di tutto ciò, tenuto conto dell’occasionalità che caratterizza il procacciamento d’affari, svolto su mandato a titolo oneroso, anche i procacciatori d’affari devono essere iscritti ai ruoli ai sensi della L. 39/89 che, per l’appunto disciplina ipotesi di mediazioni atipiche aventi ad oggetto beni immobili o aziende.
Il difetto di tale iscrizione incide inevitabilmente sul diritto alla provvigione anche qualora oggetto dell’affare sia un bene mobile, laddove l’attività sia svolta in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo
 

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