@brina82
ti confermo quanto prima scritto e ti incollo parte dell'articolo.
"Bisogna sottolineare che alle vendite esecutive immobiliari non si applicano le norme contenute nel Testo unico in materia edilizia, in base alle quali sono vietati gli atti di trasferimento degli immobili realizzati senza permesso di costruire o senza permesso in sanatoria; ed infatti, in virtù del combinato disposto dagli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e 40, comma 6, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, nel caso in cui gli abusi possano essere sanati, l’aggiudicatario è rimesso nei termini per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria .Principalmente il compito di verificare la presenza di abusi e l’eventuale sanabilità degli stessi è funzione del perito nominato per la stima degli immobili, al quale è demandato il controllo da parte del giudice dell’esecuzione: "
Cioè tu intendi che dal momento che questo immobile risulta ad oggi privo di titolo, occorre fare domanda in sanatoria entro i 120 giorni? Ciò lo affermo anche io, ma relativamente al condono 2003. Con riferimento a quello dell'85, vale come per gli altri edifici, quindi non sarebbero obbligatori i 120 giorno (che poi tecnicamente occorrerà fare un'unica pratica, siamo d'accordo).