dal notaio Massimo d’Ambrosio (iscritto anche al forum)
La cambiale con l’ipoteca
Un particolare tipo di cambiale è la cambiale ipotecaria ossia quella assistita da una garanzia (l’ipoteca) su un immobile, che attribuisce al creditore ipotecario il diritto, nel caso di mancato pagamento, di soddisfarsi con priorità rispetto agli altri creditori attraverso l’espropriazione dei beni vincolati a garanzia del suo credito. Viene utilizzata come forma di garanzia del pagamento di un debito e può accadere che venga utilizzata nei contratti di compravendita di immobili con pagamenti rateali o comunque dilazionati nel tempo.
Naturalmente la costituzione di ipoteca su immobili a garanzia di cambiali (così come la cancellazione) deve essere fatta con atto notarile esibendo il titolo, ossia la cambiale debitamente compilata in tutti i suoi campi, in regola con l’imposta di bollo. Il Notaio trattiene le cambiali e le deposita presso l’Agenzia del Territorio (unitamente all’atto) per consentire l’iscrizione dell’ipoteca sia nei Pubblici Registri Immobiliari che direttamente sulla cambiale. Ad iscrizione avvenuta il Notaio restituisce le cambiali al creditore il quale deve custodirle gelosamente e riconsegnarle al debitore solo ad avvenuto pagamento della somma in essa indicata.
La cancellazione della ipoteca cambiaria
All’integrale pagamento di tutte le cambiali (se più di una) il debitore, in possesso di tutte le cambiali, può richiedere la cancellazione dell’ipoteca, esibendo nuovamente al Notaio tutti gli originali.
La cancellazione dell’ipoteca è infatti chiesta dal debitore al notaio col consenso del creditore. Alla richiesta debbono essere allegate tutte le cambiali pagate (restituite dal creditore dopo il pagamento). A questo punto il notaio espleta le formalità per la cancellazione. Se tutto risulta regolare il Notaio chiede la cancellazione dell’ipoteca che deve essere annotata, dal Conservatore, sia nei Registri immobiliari che su tutte le cambiali ipotecarie.
Se il creditore non è reperibile o si dichiara indisponibile a sottoscrivere l’atto notarile di assenso alla cancellazione, il debitore dovrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria la quale, accertato il regolare e completo pagamento del debito, potrà disporre che l’ipoteca venga cancellata.
Nel caso in cui il legittimo portatore della cambiale (creditore o i suoi aventi causa) ne abbia perso la disponibilità (di una o di tutte) a causa di furto, smarrimento o distruzione, può richiedere il cd. “ammortamento” ossia fare istanza al Presidente del Tribunale dove la cambiale è pagabile o al Presidente del Tribunale dove è residente l’istante per ottenere un provvedimento che dichiari l’inefficacia della cambiale smarrita, distrutta o sottratta e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore.
Anche il debitore può richiedere l’ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria la smarrisce o, se la stessa è distrutta o rubata, in quanto non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell’ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.
I costi
Tra gli svantaggi delle cambiali ipotecarie vi è sicuramente l’elevato costo sia per l’iscrizione dell’ipoteca e per la sua cancellazione ossia:
- imposta di Registro 0,50% (sia in caso di iscrizione che di cancellazione, aumentata all’1% se in atto c’è anche un riconoscimento di debito e al 3% se c’è un finanziamento) da calcolarsi sull’importo dell’ipoteca;
- imposta di bollo per l’atto € 155 ed imposta di bollo sulla cambiale 12 per mille dell’importo;
- imposta ipotecaria 2% (in caso di iscrizione) e 0,50% (in caso di cancellazione) da calcolarsi sull’importo dell’ipoteca;
- tassa di trascrizione € 35;
- € 5 per ogni cambiale;
Naturalmente in entrambi i casi vanno aggiunte le spese, le tasse notarili e l’onorario.
Vale la pena precisare che alla cancellazione in oggetto non può essere applicato il particolare procedimento “semplificato” di cancellazione noto come “cancellazione Bersani”, nè quando il creditore sia una Banca e l’ipoteca sui titoli sia stata iscritta a garanzia di un mutuo concesso da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, nè tantomeno quanto il creditore sia un privato e non una banca. La cancellazione dovrà risultare quindi necessariamente da un atto notarile o (in caso di furto, smarrimento o distruzione della cambiale e/o di irreperibilità o indisponibilità del creditore) da un provvedimento del Giudice.