monica78

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ciao a tutti!!! e piacere visto che sono nuova del forum!!!
Mi chiamo Monica e lavoro a Milano; ho avuto modo di leggere qualche discussione del forum e trovando molto esaustive ed interessanti ho pensato di chiedervi un consiglio ;). Devo preparare un compromesso dove andrà specificato che attualmente l'unità in vendita è composta da due immobili distinti al catasto e uno di proprietà della moglie e l'altro del marito....e che entro l'atto notarile verrà fatta la fusione catastale nonchè fusione per atto notarile in modo da rogitare un unica soluzione.
Spero di esser stata chiara,e confido di una vostra risposta.
grazie mille in anticipo
monica
 

mosca

Membro Assiduo
Il consiglio più sincero che posso darti è....se non hai esperienze professionali per la stipula di un Preliminare di Vendita...evita di farlo senza l'assistenza di un Tecnico di fiducia, ancora meglio se lo redige un Notaio ;)
Potrebbero esserci degli ulteriori aspetti tecnico/urbanistici che possono esserti sfuggiti. :ok:
 

bruno80

Membro Attivo
Professionista
attualmente l'unità in vendita è composta da due immobili distinti al catasto e uno di proprietà della moglie e l'altro del marito....e che entro l'atto notarile verrà fatta la fusione catastale nonchè fusione per atto notarile in modo da rogitare un unica soluzione.

ti sei già risposta da sola! Auguri!
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
siamo certi che la "fusione" sia fattibile?
è stato fatto un sopralluogo di un tecnico?
sei ha conoscenza dei tempi della burocrazia per unificare le due unità?
Come ha consigliato il collega Mosca meglio che sia un notaio ed un tecnico a redigere un preliminare idoneo alle tue esigenze. :ok:
 

monica78

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
ringraziandovi delle risposte , vado ad aggiungere che sono una professionista, ed ovviamente già in possesso di tutti i dati e le risposte inerenti la fattibilità del tutto.......mi domandavo semplicemente se era capitata una soluzione analoga anche a voi e magari se possibile suggerirmi una forma corretta è gia consolidata da inserire nel compromesso ;-D
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
Legge regionale lombardia 12/2005 e s.m.i.

Art. 54.
Determinazione delle variazioni essenziali.

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino anche singolarmente:
a) mutamento delle destinazioni d’uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale,
salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’articolo 51;
b) aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la
realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:
1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:
1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi;
1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi;
1.3) all’1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi;
2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura superiore:
2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati;
2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati;
2.3) all’1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati;
c) modifiche:
1) dell’altezza dell’edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;
2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell’edificio dalle altre costruzioni e dai confini di
proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di
uso pubblico, qualora l’edificio sia previsto in fregio ad esse;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 27, purché si
tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti
procedurali.
2. Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela
ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette.
3. Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature dei volumi
tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l’adeguamento
alle norme di risparmio energetico, per l’adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche,
nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.
 

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