Non cè moltissimo da aggiungere a quanto detto da roberto e vavy. Aggiungo solo questa spiegazione:
Trascorsi 10 anni dalla morte del donante puoi stare tranquilla perchè non può più essere esperita dopo tale termine alcuna azione di riduzione, e di conseguenza nessuna azione di restituzione può essere esperita in quanto consequenziale alla prima.
Trascorsi 20 anni dalla trascrizione perchè a prescindere dal fatto che il donante sia ancora in vita o sia deceduto,
se non vi è stata entro i 20 anni dalla data di trascrizione della donazione opposizione da parte del coniuge o di parenti in linea retta, l'azione di restituzione non può più essere esperita e quindi in questo caso non vi è più alcun rischio,neppure minimo, per l'acquirente.
Tuttavia l'azione di riduzione può ancora essere esercitata nei confronti del donatario, quello che non può più essere effettuata è l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti.
In ogni caso il patrimonio del terzo,anzi..l'azione di restituzione verrà esperita solo se il patrimonio del donatario non sia sufficiente a compensare il credito vantato con l'azione di riduzione