monna lisa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusate ma non ho capito ancora se avro' o potrei in futuro avere problemi nonostante siano trascorsi venti anni.C'e' un sistema per stare tranquilli e posso tenere la mia casa oppure sarebbe meglio per sicurezza venderla ora per evitare che in un futuro (spero lontano) qualora dovesse venire a mancare mio padre,qualcuno decida improvvisamente che vuole la sua (ingiustificata)parte? Grazie
 

robertobosco

Membro Ordinario
Per questo vavy ti ha già risposto in modo sintetico ma esaustivo (oltre quanto da me espresso).
Sono situazioni "poco" probabili ma che purtroppo accadono. Figli attualmente non conosciuti ma legittimabili, tuo padre potrebbe risposarsi e se lei sopravvive a tuo padre potrebbe agire in riduzione dopo la sua morte, oppure tua sorella se potrà ritenere di aver ricevuto meno di te, ecc. ecc.
Venderla oggi ?, si per tua fortuna, in quanto compratori e banche sarebbero liberi da problemi. Ma dovrai nascondere bene il ricavato in quanto ove nascessero gli improbabili problemi citati, le eventuali azioni di riduzione sarebbero soddisfatte da ogni tuo bene patrimoniale aggredibile. Ma affinchè tu possa decidere, ritengo che debba valutare tuo padre per il suo passato e per quanto potrebbe fare in futuro.
 

vavy

Membro Attivo
oppure sarebbe meglio per sicurezza venderla ora per evitare che in un futuro (spero lontano) qualora dovesse venire a mancare mio padre

I possibili problemi successori connessi non credo siano eliminabili...

Ma dovrai nascondere bene il ricavato
l'idea in sè è buona, però si tratta di un immobile quindi far sparire il ricavato.... dura! quindi la speranza è che i rapporti rimangano buoni e che qs discorso sia solo un caso di scuola..
 

monna lisa

Membro Attivo
Privato Cittadino
La riduzione vuol dire che se la mia casa vale 10 mia sorella potrebbe pretendere 5? E quindi per ritenere la casa libera totalmente devono passare 10 anni dalla scomparsa di mio padre? Non potrei restituire l'appartamento a mio padre (non so neanche io come ) e successivamente ricomprarlo? E' dispendioso ma sicuramente meglio che ritrovarsi con sorprese.E' triste doversi preoccupare per un parente ma purtroppo succede e da chi non te lo aspetti. Lo sto imparando a mie spese.
 

robertobosco

Membro Ordinario
La riduzione vuol dire che tua sorella ha avuto in donazione 10 e tu 20, pertanto in relazione a tale disparità, potrebbe pretendere da te 5.
Per il resto, non fartene un dramma. Con tua sorella siete già fortunate ad aver ricevuto entrambe due donazioni. I tuoi timori potrebbero essere giustificati forse dalla giovane età di tuo padre ?.
Le tue soluzioni ultime, le ritengo inutili e dispendiose e comunque andrebbero poste in essere anche per tua sorella. Ritengo che tu debba tranquillizarti.
O c'è dell'altro che non vogliamo conoscere e che ti angoscia ?
Spero di no.
Inoltre, hai detto originariamente "se volessi vendere", se in effetti vuoi vendere per realizzare un altro acquisto, puoi farlo tranquillamente in quanto come già detto la tua situazione ti facilita la vendita e l'ottenimento del mutuo da chi dovrà acquistare da te.
Per quanto riguarda i dieci anni dopo la morte di tua padre, in alcune circostanze, il loro decorso non è sufficiente per evitare riduzioni da parte di futuri legittimari.
 

Sarah333

Nuovo Iscritto
Professionista
Non cè moltissimo da aggiungere a quanto detto da roberto e vavy. Aggiungo solo questa spiegazione:

Trascorsi 10 anni dalla morte del donante puoi stare tranquilla perchè non può più essere esperita dopo tale termine alcuna azione di riduzione, e di conseguenza nessuna azione di restituzione può essere esperita in quanto consequenziale alla prima.

Trascorsi 20 anni dalla trascrizione perchè a prescindere dal fatto che il donante sia ancora in vita o sia deceduto,
se non vi è stata entro i 20 anni dalla data di trascrizione della donazione opposizione da parte del coniuge o di parenti in linea retta, l'azione di restituzione non può più essere esperita e quindi in questo caso non vi è più alcun rischio,neppure minimo, per l'acquirente.
Tuttavia l'azione di riduzione può ancora essere esercitata nei confronti del donatario, quello che non può più essere effettuata è l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti.

In ogni caso il patrimonio del terzo,anzi..l'azione di restituzione verrà esperita solo se il patrimonio del donatario non sia sufficiente a compensare il credito vantato con l'azione di riduzione;)
 

monna lisa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ti ringrazio per la risposta.In effetti c'e' dell'altro e per questo sono preoccupata ma non mi va di parlarne qui in vetrina.So di essere fortunata per carita' ma ho le mie motivazioni per non stare tranquilla.Grazie comunque per l'aiuto:)
 

Sarah333

Nuovo Iscritto
Professionista
Ti ringrazio per la risposta.In effetti c'e' dell'altro e per questo sono preoccupata ma non mi va di parlarne qui in vetrina.So di essere fortunata per carita' ma ho le mie motivazioni per non stare tranquilla.Grazie comunque per l'aiuto:)

Ti abbiamo delineato tutti i possibili problemi...se non rientri in questa casistica pui stare tranquilla...:ok:
 

robertobosco

Membro Ordinario
Rispondo a "Sarah333" precisando ulteriormente che il decorso dei 10 anni dalla morte non è sufficiente a "farci stare tranquilli". Non a caso nella mia precedente lo avevo asserito. Infatti la prescrizione ordinaria decennale alla quale Sarah333 doveva riferirsi (che decorre dalla data della morte o apert. della successione), in alcuni casi viene superata, in quanto la decorrenza (dei 10 anni) parte ad esempio dalla data di pubblicazione del testamento, che potrebbe ovviamente avvenire in tempi (mesi o anni) successivi al decesso (Sent.5920/1999 Sez.Unite della Corte di Cassaz.). Oppure in altra circostanza e cioè dalla data di accettazione dell'eredità, che anche quì ovviamente puo avvenire molto tempo dopo la morte (sempre Sez.Un. d. C. di Cass.). C'è dell'altro ma è bene fermarsi quì per non confondere più di tanto chi richiede informazioni.
 

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