La risposta è negativa. Nonostante la normativa di prassi (art. 17 del DPR 131/1986) preveda l’onere del pagamento dell’imposta di registro in caso di risoluzioni contrattuali, questa è limitata ai soli contratti di locazione e di affitto di beni immobili (in cui è prevista una controprestazione pecuniaria), con esclusione dei contratti di comodato a tempo indeterminato: rimane, comunque opportuno, a fini civilistici, formalizzare, con scrittura privata, la risoluzione del contratto in questione e contestuale rilascio dell’immobile.