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Secondo un filone giurisprudenziale divenuto prevalente e, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n°394/E del 22 ottobre 2008), il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario; ciò in quanto il comodatario è un semplice detentore dell'immobile per un tempo ed un uso determinato e, quindi, estraneo ai prelievi fiscali inerenti il bene oggetto della negoziazione, non essendo titolare di alcun diritto reale di godimento sull'immobile. Pertanto, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione - in accordo con il comodante - la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato in capo al proprietario-comodante dell'immobile.
Il condizionale è, però, d'obbligo, in quanto sussiste un altro indirizzo giurisprudenziale secondo cui la concessione in locazione di un bene immobile non costituisce un atto esclusivo del proprietario (o dell'usufruttuario), potendo legittimamente assumere la veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità (detenzione o godimento) del bene stesso (Corte di cassazione, ex pluribus, sezione II civile, n°14395 del 29 luglio 2004).
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