Alcuni clienti aspiranti acquirenti che lamentavano l'entità della provvigione richiesta dal mediatore e che dovevano presentare una proposta all'alienante in cui la stessa doveva essere concordata con l'agente mi chiedevano tempo fa se potevano "almeno" portare in detrazione il compenso che si erano impegnati a versare potendo optare per l'acquisto come abitazione principale.
Ricordo alcune regole decisive in materia che permettono detta seppur minima detrazione.
Secondo l'art. 15 del TUIR, comma 1, lett. b-bis) del T.U.I.R., spetta all'acquirente una detrazione del 19% della spesa sostenuta per i compensi versati a soggetti di intermediazione immobiliare qualora si configuri l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta secondo quanto indicato dalla circolare n. 34/E/2008, non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di diritti reali minori, ad esempio l’usufrutto, sempre a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
La detrazione si applica su un importo non superiore a 1.000,00 euro e la possibilità di portare in detrazione tale onere si esaurisce in un unico anno di imposta.
Sono quindi esclusi i compensi versati per la mediazione inerente gli immobili che non siano destinati all'abitazione principale dell'acquirente e quelli per i contratti di locazione.
Con la circolare n. 28/E/2006, l’Agenzia delle Entrate ebbe a precisare che la detrazione della provvigione per l’intermediazione immobiliare è ammessa a condizione che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile, oltre ad essere dimostrata dalla fattura emessa dal mediatore.
Va precisato che per godere della detrazione non è sufficiente documentare il pagamento con la fattura che il mediatore deve emettere in quanto la disposizione del T.U.I.R deve essere letta unitamente all’art. 35, comma 22, del Decreto Legge 223/2006 che stabilisce:
“All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita I.V.A.; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa”.
In conclusione occorre fare attenzione che queste indicazioni siano indicate nel rogito con cui si acquista l'immobile nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ricordo alcune regole decisive in materia che permettono detta seppur minima detrazione.
Secondo l'art. 15 del TUIR, comma 1, lett. b-bis) del T.U.I.R., spetta all'acquirente una detrazione del 19% della spesa sostenuta per i compensi versati a soggetti di intermediazione immobiliare qualora si configuri l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta secondo quanto indicato dalla circolare n. 34/E/2008, non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di diritti reali minori, ad esempio l’usufrutto, sempre a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
La detrazione si applica su un importo non superiore a 1.000,00 euro e la possibilità di portare in detrazione tale onere si esaurisce in un unico anno di imposta.
Sono quindi esclusi i compensi versati per la mediazione inerente gli immobili che non siano destinati all'abitazione principale dell'acquirente e quelli per i contratti di locazione.
Con la circolare n. 28/E/2006, l’Agenzia delle Entrate ebbe a precisare che la detrazione della provvigione per l’intermediazione immobiliare è ammessa a condizione che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile, oltre ad essere dimostrata dalla fattura emessa dal mediatore.
Va precisato che per godere della detrazione non è sufficiente documentare il pagamento con la fattura che il mediatore deve emettere in quanto la disposizione del T.U.I.R deve essere letta unitamente all’art. 35, comma 22, del Decreto Legge 223/2006 che stabilisce:
“All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita I.V.A.; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa”.
In conclusione occorre fare attenzione che queste indicazioni siano indicate nel rogito con cui si acquista l'immobile nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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