Progettazione e competenze professionali - Precisazione Federazione Ordini Architetti PPC Lazio
OGGETTO: Competenze professionali tecnici laureati e diplomati - Sentenza Corte di Cassazione n.19292/2009
Con riferimento alla Sentenza della Suprema Corte n.19292/2009 che, ribadendo alcuni principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di "subordinazione" dell'architetto rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra) e determina con precisione le competenze dei tecnici diplomati, appare necessario ed opportuno precisare ciò che la pronuncia citata ribadisce con nettezza:
* l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenze esclusiva dell'ingegnere e dell'architetto;
* la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
* i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.
La Corte considera, come da tempo affermato dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze.
Condividendone appieno i contenuti, si evidenzia che le sentenze, quando esse provengono dalla Suprema Corte, assumono un ruolo di indirizzo giurisprudenziale, e costituiscono un precedente che gli altri Giudici applicano a fattispecie analoghe a loro sottoposte.
Pertanto invitiamo gli Enti destinatari della presente a volersi attenere a quanto sentenziato operando nel rispetto dei principi indicati.
In difetto, questi Ordini Provinciali si vedranno costretti ad esperire, presso le sedi deputate, tutte le azioni necessarie non solo alla tutela dei valori della professione dell'architetto, ma anche a protezione dell'interesse pubblico, alla salvaguardia del profilo etico della professione e dei diritti del cittadino.
Distinti saluti
di Federazione Ordini Architetti PPC del Lazio
del 12.05.10
OGGETTO: Competenze professionali tecnici laureati e diplomati - Sentenza Corte di Cassazione n.19292/2009
Con riferimento alla Sentenza della Suprema Corte n.19292/2009 che, ribadendo alcuni principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di "subordinazione" dell'architetto rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra) e determina con precisione le competenze dei tecnici diplomati, appare necessario ed opportuno precisare ciò che la pronuncia citata ribadisce con nettezza:
* l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenze esclusiva dell'ingegnere e dell'architetto;
* la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
* i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.
La Corte considera, come da tempo affermato dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze.
Condividendone appieno i contenuti, si evidenzia che le sentenze, quando esse provengono dalla Suprema Corte, assumono un ruolo di indirizzo giurisprudenziale, e costituiscono un precedente che gli altri Giudici applicano a fattispecie analoghe a loro sottoposte.
Pertanto invitiamo gli Enti destinatari della presente a volersi attenere a quanto sentenziato operando nel rispetto dei principi indicati.
In difetto, questi Ordini Provinciali si vedranno costretti ad esperire, presso le sedi deputate, tutte le azioni necessarie non solo alla tutela dei valori della professione dell'architetto, ma anche a protezione dell'interesse pubblico, alla salvaguardia del profilo etico della professione e dei diritti del cittadino.
Distinti saluti
di Federazione Ordini Architetti PPC del Lazio
del 12.05.10