vanalberto

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Privato Cittadino
Avrei bisogno di un chiarimento.
Un uomo è deceduto nell'anno 2012 ed ha lasciato solo alla sorella con testamento olografico in eredità la propria abitazione ; faccio presente che il defunto ha ancora in vita i genitori , un altro fratello ed i nipoti.
Il testamento olografico è stato registrato e la proprietà dell'immobile è stata volturata alla sorella al catasto del comune di pertinenza.
Quali sono i rischi nell'acquisto dell'immobile dalla sorella che lo ha avuto in eredità? ed eventualmente ci vuole il consenso anche dell'altro fratello e genitori nell' atto di compravendita?
Vi ringrazio se mi volete dare un chiarimento in merito
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Un uomo è deceduto nell'anno 2012 ed ha lasciato solo alla sorella con testamento olografico in eredità la propria abitazione ; faccio presente che il defunto ha ancora in vita i genitori , un altro fratello ed i nipoti.

Il testamento olografico è stato registrato e la proprietà dell'immobile è stata volturata alla sorella al catasto del comune di pertinenza.
diciamo che secondo ciò che hai scritto , tutti i soggetti che potrebbero fare opposizione sono eredi di secondo grado


Quali sono i rischi nell'acquisto dell'immobile dalla sorella che lo ha avuto in eredità?


qui forse intendevi "quali sono i rischi del terzo acquirente che acquista un immobile pervenuto tramite testamento olografo"

Diciamo che il testamento olografo regolarmente pupplicato, dichiarazione di succesione regolarmente presentata da parte del beneficiario comprese le imposte pagate, non è sufficiente a escludere qualsi voglia azione da parte degli altri potenziali eredi che rivendicano la loro quota di leggittima.

Molti (istituti di credito, dottrine di pensiero etc) tendono ad eguagliare la provenienza di immobili tramite testamento olografo alle donazioni.

Diciamo che quando in famiglia si va d'amore e daccordo , le scelte de de cuius vengono rispettate.

se tutti sono in armonia , basterebbe un atto di acquiescenza sottoscritto dagli altri , eventuali aventi diritto, per avvalorare le volonta del "ei fù"

altrimenti il terzo acquirente potrebbe ritrovarsi coinvolto con un atto probabilmente impugnabile
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Avrei bisogno di un chiarimento.

Un uomo è deceduto nell'anno 2012 ed ha lasciato solo alla sorella con testamento olografico in eredità la propria abitazione ; faccio presente che il defunto ha ancora in vita i genitori , un altro fratello ed i nipoti.

Il testamento olografico è stato registrato e la proprietà dell'immobile è stata volturata alla sorella al catasto del comune di pertinenza.

Quali sono i rischi nell'acquisto dell'immobile dalla sorella che lo ha avuto in eredità? ed eventualmente ci vuole il consenso anche dell'altro fratello e genitori nell' atto di compravendita?

Vi ringrazio se mi volete dare un chiarimento in merito

I rischi sono che se gli ascendenti hanno accettato l'eredità (o i loro eredi e aventi causa) visto che hanno riservata la quota di legittima di 1/3 e il valore dell'appartamento supera i 2/3 del totale potrebbero esperire l'azione di riduzione per ottenere la reintegrazione dell'eventuale quota di legittima lesa.
Nel caso di lesione prima chiederanno il reintegro alla sorella e nel caso di insucesso dell'escussione lo potranno chiedere al terzo o ai terzi che hanno alienato l'immobile in ordine dato dalle date di alienazione.
Se sono passati comunque dieci anni dall'accettazione dell'eredità l'azione non potrà essere piu' esercitata.

Per quel che riguarda l'alienazione invece non e' necessario nessun consenso essendo lei l'unica proprietaria del bene.

nb: testamento olografo e non olografico.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
nb: testamento olografo e non olografico.
non ti sfugge nulla :D

diciamo che gli eredi non possono accettare un eredità, che fino a prova contraria , non gli compete a fronte di un testamento, semmai dopo che siano riusciti a rivendicare ed ottenere riconosciuta la loro parte di leggittima
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
nun ti sfugge nulla :D



diciamo che gli eredi non possono accettare un eredità, che fino a prova contraria , non gli compete a fronte di un testamento, semmai dopo che siano riusciti a rivendicare ed ottenere riconosciuta la loro parte di leggittima

Se non ha lasciato altro ad altri si concordo parliamo di legittimari pretermessi cioe' gli ascendenti (piu' che di eredi) non vi e' accettazione ma solo azione di riduzione che se ha successo fa acquistare al legittimario la qualità di erede.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Se sono passati comunque dieci anni dall'accettazione dell'eredità l'azione non potrà essere piu' esercitata.

scusa od1n0 accettazione da parte di chi?, qui non ho capito


Per quel che riguarda l'alienazione invece non e' necessario nessun consenso essendo lei l'unica proprietaria del bene.


fino a prova contraria


Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità. L’impugnazione consiste nell’instaurare un giudizio davanti al Tribunale citando tutti gli altri eredi e legatari.
La legge prevede due figure di invalidità: la nullità e l’annullabilità.

Un testamento è da ritenersi nullo quando è contrario alla legge oppure presenta gravi difetti di forma.
Nel caso del testamento olografo, tali difetti possono riguardare l’autografia (per esempio un testamento non interamente scritto di pugno del testatore) e la mancanza della sottoscrizione.

Il testamento è invece annullabile nel caso in cui il testatore sia incapace d’intendere e di volere o per altri difetti di forma del testamento, quali la mancanza della data.

La possibilità di impugnare un testamento per nullità non ha limiti di tempo mentre l’azione di annullamento va esercitata nel termine di cinque anni da quando il Notaio legge il testamento davanti ai chiamati.

L’art. 590 del codice civile stabilisce che la nullità di una disposizione testamentaria non possa essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
fino a prova contraria


Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità. L’impugnazione consiste nell’instaurare un giudizio davanti al Tribunale citando tutti gli altri eredi e legatari.
La legge prevede due figure di invalidità: la nullità e l’annullabilità.

Un testamento è da ritenersi nullo quando è contrario alla legge oppure presenta gravi difetti di forma.
Nel caso del testamento olografo, tali difetti possono riguardare l’autografia (per esempio un testamento non interamente scritto di pugno del testatore) e la mancanza della sottoscrizione.

Il testamento è invece annullabile nel caso in cui il testatore sia incapace d’intendere e di volere o per altri difetti di forma del testamento, quali la mancanza della data.

La possibilità di impugnare un testamento per nullità non ha limiti di tempo mentre l’azione di annullamento va esercitata nel termine di cinque anni da quando il Notaio legge il testamento davanti ai chiamati.

L’art. 590 del codice civile stabilisce che la nullità di una disposizione testamentaria non possa essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
Certo sempre fino a prova contraria.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Certo sempre fino a prova contraria.
è questo il problema di base .

scusa ma questo 3d mi mette ansia,
ho ricevuto una proposta d'acquisto per un immobile pervenuto in forza di testamento olografo recentissimo.

proposta subordinata all'erogazione di un mutuo :pollice_verso: (tanto per cambiare)

Le possibilità che diversi istituti eguaglino il testamento olografo ad una donazione sono alte

cerca di comprendere le mie perplessità :pollice_verso:

certo che se fossero passati almeno i cinque anni dalla pubblicazione mi sentirei più tranquillo :)

fino a prova contraria
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
è questo il problema di base .

scusa ma questo 3d mi mette anzia,
ho ricevuto una proposta d'acquisto per un immobile pervenuto in forza di testamento olografo recentissimo.

proposta subordinata all'erogazione di un mutuo :pollice_verso: (tanto per cambiare)

Le possibilità che diversi istituti eguaglino il testamento olografo ad una donazione sono alte

cerca di comprendere le mie perplessità :pollice_verso:

certo che se fossero passati almeno i cinque anni dalla pubblicazione mi sentirei più tranquillo :)

fino a prova contraria

Concordo con te sulle perplessità; Personalmente eviterei di comprare un immobile in queste condizioni.
Dopo cinque anni resta comunque la possibilità di nullità.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Concordo con te sulle perplessità; Personalmente eviterei di comprare un immobile in queste condizioni.
:)

non ti ci mettere anche tu

diciamo che nel mio caso il testatore è una (era) una donna vedova anziana , senza figli, che ha lasciato l'immobile alle nipoti , e con un solo fratello che è stato lui a consegnare il testamento olografo ricevuto dalla sorella alle nipoti per poi farlo pubblicare al fine di rispettare le volontà della sorella .

Oggi come oggi come si pronuncia mutuo vai in ansia :)

per le Banche tutti i pretesti per non erogare mutui sono buoni , questo è il vero problema :disappunto:
 

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